Sentenza n. 9713/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento a) della determinazione dirigenziale (Num. Repertorio -OMISSIS- dell’8 maggio 2025 – Num. Protocollo -OMISSIS- dell’8 maggio 2025) emessa da Roma capitale, Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti – Direzione trasporto pubblico locale, U.O. trasporto pubblico locale non di linea e bus turistici, E.Q. servizio amministrativo trasporto pubblico locale non di linea, Ufficio gestione attività sanzionatoria licenze trasporto pubblico non di linea e contenzioso, resa con protocollo n.-OMISSIS- del 9 maggio 2025 e notificata al ricorrente in copia conforme all’originale in data 15 maggio 2025, con la quale è stata sospesa la licenza taxi intestata al ricorrente fino al 28 luglio 2025, stabilendo altresí «che tale sospensione sarà prorogata o ridotta, in relazione alla sospensione dal ruolo dei conducenti che riguarda il» ricorrente; b) della determinazione n. 20 AREA IV/BC/2025 del 28 gennaio 2025 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con la quale è stata disposta la proroga della sospensione ex art. 21-quater l. 241/1990 del ricorrente «in attesa della definizione della vicenda che lo riguarda» e per un periodo ulteriore di sei mesi, fino al 28 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando l’inequivoco contenuto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 19 febbraio 2026. Non è stato esaminato il merito delle censure relative alla sospensione della licenza taxi e alla proroga della sospensione dal ruolo dei conducenti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Atto impugnato: proroga della sospensione cautelare della licenza taxi fino al 28 luglio 2025 e proroga della sospensione dal ruolo dei conducenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di una licenza taxi rilasciata da Roma Capitale, era stato arrestato in flagranza del delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. In conseguenza dell’arresto, Roma Capitale aveva sospeso cautelarmente la licenza con determinazione del 7 maggio 2024. Il ricorso ha avuto a oggetto la successiva determinazione dell’8 maggio 2025, notificata il 15 maggio 2025, con cui Roma Capitale ha prorogato la sospensione della licenza fino al 28 luglio 2025, prevedendo che la durata potesse essere prorogata o ridotta in relazione alla sospensione dal ruolo dei conducenti, nonché la determinazione della Camera di commercio del 28 gennaio 2025, con cui era stata prorogata, ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990, la sospensione del ricorrente per ulteriori sei mesi, in attesa della definizione della vicenda. Il ricorrente aveva altresì chiesto la sospensione cautelare degli atti, ma l’istanza era stata rigettata con ordinanza non appellata. Nel corso del giudizio ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione incriminatrice è richiamata quale presupposto dell’arresto in flagranza che aveva determinato l’originaria sospensione della licenza taxi; il giudice non ne esamina il contenuto né la responsabilità penale.
art. 21-quater l. 241/1990
È richiamato quale base normativa della proroga della sospensione disposta dalla Camera di commercio; il giudice non valuta nel merito la legittimità del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivoca del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese in ragione della natura processuale della pronuncia.
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