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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9943/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso della parte civile mirava ad ottenere l'annullamento della sentenza di proscioglimento/assoluzione resa in grado d'appello, limitatamente agli effetti civili, per ottenere il riconoscimento della responsabilità civile per il presunto comportamento truffaldino della resistente. I motivi dedotti erano: (i) errata applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso l'elemento materiale del reato (artifizi e raggiri), nonostante le dichiarazioni della persona offesa e la condotta della Basile; (ii) contraddittorietà della motivazione che, pur riportando plurime condotte false, le avrebbe sminuite ritenendole "rappresentazioni verbali" e non raggiri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente agli effetti civili, ritenendolo fondato. Ha dichiarato non applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 573, comma 1-bis c.p.p. (introdotta dal d.lgs. 150/2022) al caso di specie e ha ritenuto contraddittoria la motivazione della Corte d'appello nel valutare la rilevanza delle false rappresentazioni e del comportamento successivo della Basile. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., lasciando impregiudicati gli effetti penali.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante contestata poteva rendere il reato procedibile d'ufficio; la Corte d'appello aveva ravvisato tale circostanza ai fini del procedimento penale.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"

    La disposizione, introdotta dal d.lgs. 150/2022, disciplina il rinvio al giudice civile nelle impugnazioni civili; la Corte ha ritenuto però che essa non fosse applicabile al caso concreto perché la costituzione della parte civile è avvenuta prima del 30/12/2022.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis c.p.p.; la Corte ha precisato che la norma non si applica retroattivamente ai procedimenti con costituzione di parte civile anteriore alla data di entrata in vigore.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili e per il rinvio al giudice civile competente.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto della giurisprudenza costituzionale: quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione valuta gli effetti civili (illecito aquiliano) e non rimuove l'accertamento penale.

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio fondamentale: il giudice dell'impugnazione civile deve verificare se la condotta abbia dato luogo a un "danno ingiusto" risarcibile ex art. 2043, indipendentemente dall'accertamento penale delle fattispecie tipiche.

  • art. 2059 cod. civ.

    Richiamato come riferimento al risarcimento del danno; la valutazione degli effetti patrimoniali e non patrimoniali compete al giudice civile nella sede di rinvio.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla parte civile di proporre impugnazione per i soli interessi civili: la Corte ha confermato che il ricorso della parte civile è ammissibile in tali limiti e meritevole di decisione sulla responsabilità civile.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 30/07/2021

    Stabilisce che il giudice dell'impugnazione, quando valuta gli effetti civili di una vicenda penale estinta per prescrizione, deve accertare l'esistenza dell'illecito aquiliano (art. 2043) e non riqualificare la fattispecie penale; principio applicato analogamente quando si discute solo degli effetti civili dopo assoluzione in secondo grado.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì)

    Principio consolidato: la negligenza o superficialità della vittima non esclude la configurabilità della truffa; la rilevanza della condotta fraudolenta dell'agente permane indipendentemente dalla cooperazione della vittima.

Massime di principio

  • Quando la parte civile impugna solo per gli effetti civili, la Corte di cassazione valuta se la decisione impugnata contiene vizi che rendono necessario il rinvio al giudice civile per l'accertamento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c.; non sempre occorre riesaminare integralmente la fattispecie penale.
  • La normativa introdotta dall'art. 573, comma 1-bis c.p.p. opera solo per le costituzioni di parte civile successive alla sua entrata in vigore (30/12/2022); se la costituzione è anteriore, si applicano le regole tradizionali e la Corte può annullare limitatamente agli effetti civili ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • La contraddittorietà della motivazione sull'esistenza di artifizi e raggiri (anche se solo "rappresentazioni verbali") può giustificare l'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio al giudice civile per una valutazione del danno e della responsabilità aquiliana.
  • La superficialità o la mancata adozione di garanzie da parte della vittima non esclude automaticamente la responsabilità civile o penale dell'autore di raggiri; il giudice civile deve valutare se le false rappresentazioni e il comportamento successivo dimostrino l'intento di non restituire il denaro.
  • Se sussistono vizi di motivazione o omissioni nel giudizio di merito riguardo alle circostanze fattuali rilevanti per il danno, la Cassazione può disporre il rinvio per un nuovo giudizio civile, dove saranno valutate tutte le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente integrative secondo le regole civili applicabili.

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