Sentenza n. 1543/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del decreto Cat.-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- (doc. 1) notificato in data 22.4.2025, con il quale la Questura di R-OMISSIS-a rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sul giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 203 c.p. e sulla riconducibilità alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011. L’Amministrazione aveva valorizzato tre arresti in flagranza, intervenuti nel settembre e dicembre 2024, per violazioni dell’art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990, nonché una precedente segnalazione per rapina impropria. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Ha contestato l’assenza di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, rilevando il proprio radicamento in Italia dal 2017, la convivenza con quattro fratelli, l’inserimento lavorativo, la sospensione condizionale della pena e l’assenza di misure cautelari. Ha inoltre sostenuto che un singolo episodio non fosse sufficiente a dimostrare l’abitualità della condotta richiesta dall’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011. In precedenza, il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando la carenza della valutazione dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo; l’Amministrazione non aveva poi ottemperato all’ordine istruttorio di riferire sul seguito dato alla pronuncia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione e il diniego è stato annullato, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Il TAR ha respinto la censura relativa all’omessa valutazione della pericolosità sociale: tale valutazione può fondarsi anche su condotte non assistite da sentenze definitive, purché sia concreta e non automatica. Nel caso esaminato, la Questura aveva indicato gli arresti e i precedenti, valutandoli complessivamente e in prospettiva diacronica, traendone un giudizio non irragionevole di propensione al crimine. Il Collegio ha tuttavia ritenuto fondata la censura relativa alla mancata comparazione tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza e la situazione personale dello straniero. L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 impone di considerare ed esplicitare nel provvedimento la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale e lavorativo. Tali elementi non impediscono automaticamente il diniego, ma devono essere oggetto di una valutazione comparativa, assente nel caso concreto. La mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordine istruttorio è stata inoltre valorizzata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. L’annullamento non comporta il diritto al rinnovo del permesso, spettando all’Amministrazione una nuova valutazione discrezionale, anche alla luce di eventuali sopravvenienze. Le spese sono state compensate. Il ricorrente non è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato per mancata riproposizione dell’istanza al Collegio e per carenze documentali relative alla dichiarazione reddituale.
Norme richiamate
artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998
Il diniego o il rinnovo del permesso di soggiorno non può fondarsi soltanto su automatismi quando occorre valutare la pericolosità concreta dello straniero e compararla con la sua situazione personale; l’art. 5, comma 5, impone la ponderazione dei legami familiari, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione della pericolosità deve essere accompagnata da una comparazione esplicita tra l’interesse pubblico all’allontanamento e gli interessi individuali dello straniero, inclusi i legami familiari, la durata della permanenza e l’inserimento sociale e lavorativo.
art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
La riconducibilità dello straniero alle categorie di soggetti socialmente pericolosi non esonera l’Amministrazione dalla valutazione concreta e complessiva della pericolosità e dalla comparazione con la situazione personale dell’interessato.
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990
Gli arresti e le contestazioni per i reati previsti dalla norma possono costituire elementi sintomatici della pericolosità, ma non determinano automaticamente il diniego del permesso nei casi considerati.
art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p.
Il riferimento alla fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza non rende automaticamente ostative le condotte contestate in assenza degli ulteriori presupposti normativi.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza dell’Amministrazione a un ordine istruttorio del giudice può essere valutata come argomento di prova a sostegno della fondatezza delle censure.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, senza che il ricorrente presentasse osservazioni; tale circostanza non ha escluso il vizio sostanziale derivante dalla mancata comparazione degli interessi.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Dopo la declaratoria di inammissibilità da parte della commissione competente, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere riproposta al Collegio per poter essere esaminata.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale dello straniero è rimessa alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi anche su arresti, denunce o condotte non assistite da sentenze definitive, purché la valutazione sia concreta, attuale e basata sull’esame complessivo degli elementi disponibili, senza automatismi.
- La presenza di legami familiari, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale o lavorativo non impediscono automaticamente il diniego del permesso di soggiorno, ma devono essere espressamente valutati e comparati con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- È illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno quando l’Amministrazione, pur motivando in ordine alla pericolosità dello straniero, omette ogni valutazione comparativa della natura ed effettività dei suoi vincoli familiari, della durata della permanenza e dell’inserimento sociale e lavorativo.
- L’annullamento del diniego per omessa comparazione degli interessi non determina automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno, ma impone all’Amministrazione di riesercitare il potere effettuando una nuova valutazione discrezionale, anche considerando eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto.
- La mancata ottemperanza dell’Amministrazione a un ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo può essere utilizzata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
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