Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11579/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 26 NOVEMBRE 2024, n. Registro Ufficiale 47552 (allegata al n. 4 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Stella Antonino nato il 04/11/1987 a Mazara del Vallo (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 07/04/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 16003 dell’08/07/2021, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202500729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno, unitamente al parere negativo presupposto e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un’università spagnola, ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha dedotto la violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli esteri, del principio di buona fede comunitario, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità, mancata previsione di misure compensative e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha inoltre chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea e la tutela cautelare. L’istanza cautelare era stata accolta, con ordinanza non appellata. Successivamente, il ricorrente ha rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini dell’iscrizione ai percorsi INDIRE e ha dichiarato, tramite il difensore, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego e il parere negativo. Il giudice ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, osservando che tale dichiarazione impedisce al giudice di decidere la controversia nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale atto connesso impugnato, senza esame nel merito a causa dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore relativa alla sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità del ricorso, quando non emergano elementi idonei a escluderne la riferibilità alla parte.
  • In applicazione del principio dispositivo, una volta dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito della controversia.
  • La rinuncia all’istanza amministrativa oggetto del giudizio, quando determina il venir meno dell’utilità concreta e attuale della pronuncia, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.