Sentenza del 19/03/2018 n. 1152 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Termini di costituzione del resistente - Mancato rispetto - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la tardiva costituzione del resistente nel giudizio tributario di primo grado e si chiedeva di stabilire quali conseguenze processuali producesse tale inosservanza dei termini. In particolare, occorreva verificare se la tardività comportasse la nullità della costituzione o dell’intero procedimento, oppure soltanto la decadenza dalle attività processuali non più esercitabili.
La decisione
La tardiva costituzione del resistente non determina la nullità, poiché né le norme del processo tributario né quelle del codice di procedura civile prevedono espressamente tale sanzione e le nullità processuali sono soggette al principio di tassatività. La conseguenza è esclusivamente la decadenza dalla possibilità di compiere le attività processuali eventualmente precluse dal mancato rispetto del termine. Nel caso concreto, la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sui termini di costituzione del resistente
Il mancato rispetto del termine di costituzione non comporta automaticamente la nullità della costituzione o del giudizio, in assenza di una specifica previsione normativa.
Codice di procedura civile – principio di tassatività delle nullità processuali
Una violazione processuale produce nullità soltanto quando la legge la prevede espressamente o quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla disciplina generale; non è quindi possibile desumere una nullità in via automatica dalla sola tardività.
Massime di principio
- La costituzione tardiva della parte resistente, nel processo tributario, non invalida di per sé il processo né comporta automaticamente l’esclusione della parte dal giudizio.
- La conseguenza ordinaria della tardività è la perdita delle facoltà processuali soggette a preclusione, come la proposizione di determinate eccezioni, domande o produzioni oltre il termine previsto.
- Per valutare gli effetti della tardività occorre distinguere tra validità della costituzione e decadenza dalle singole attività processuali: la prima può restare ferma, mentre le seconde possono essere precluse.
- Le nullità processuali non possono essere applicate in modo estensivo: devono trovare fondamento in una specifica disposizione normativa o nei presupposti previsti dalla disciplina generale.
- La decisione concreta sulle attività ancora consentite deve essere verificata in relazione al termine violato, alla natura dell’atto tardivo e alle preclusioni applicabili nella fase processuale interessata.
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