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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7020/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per mancato deposito, contestualmente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., e per assenza della procura speciale ad impugnare indicata come allegato. I difensori deducevano (1) che, essendo gli imputati stati giudicati in presenza, fosse valida la domiciliazione effettuata all'udienza di convalida dell'arresto e quindi non necessario un nuovo deposito, e (2) che la Corte territoriale aveva omesso di valutare una nullità assoluta della sentenza che, a loro avviso, doveva essere esaminata preliminarmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter c.p.p. richiede il deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notificazione della citazione per il giudizio di appello e che la dichiarazione/e elezione resa in un precedente grado non è valida ai fini dell'impugnazione. Ha ritenuto inoltre prevalente l'accertamento dell'inammissibilità rispetto all'esame di eventuali nullità assolute della sentenza, per cui la Corte territoriale ha correttamente omesso di esaminare l'eccezione di nullità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle sole spese processuali, con esclusione di colpa alla luce della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma richiede il deposito contestuale all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio per rendere possibile la notificazione della citazione per il giudizio di appello; la mancata allegazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e la disposizione si applica indipendentemente dal fatto che l'imputato sia stato giudicato in presenza.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Prevede disciplina specifica collegata alla notificazione per gli imputati processati in absentia; la Corte ha distinto il comma 1-quater dal 1-ter sottolineando che quest'ultimo non contiene riferimenti all'assenza o presenza dell'imputato.

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Obbliga il giudice, il PM o la polizia giudiziaria, alla prima occasione di presenza dell'imputato non detenuto, a invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio per specifiche notificazioni (atti di vocatio in iudicium); questa dichiarazione è stata interpretata come funzionale solo a determinate notificazioni e non di efficacia generale per tutti i gradi del procedimento.

  • art. 164, cod. proc. pen.

    La rubrica e il testo evidenziano che l'efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio è limitata ai singoli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati e non più 'per ogni stato e grado del procedimento'.

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Regola la prima notificazione all'imputato non detenuto: può avvenire telematicamente se è disponibile un domicilio digitale idoneo o, in mancanza, presso il difensore o con consegna personale secondo specifiche condizioni; evidenzia la distinzione tra notificazioni diverse dagli atti di vocatio in iudicium e quelle specifiche.

  • art. 157-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in generale, le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore, salvo casi particolari, consolidando la domiciliazione ex lege presso il difensore per gli atti successivi.

  • art. 157-ter, cod. proc. pen.

    Prevede che per gli atti di vocatio in iudicium la notificazione debba essere eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto (anche digitale) e, in mancanza, con le modalità ordinarie previste dall'art. 157; esclude l'uso generalizzato della modalità telematica in assenza di dichiarazione di domicilio digitale.

  • art. 601, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla citazione per il giudizio di appello (decreto di citazione a giudizio); l'art. 581, comma 1-ter è finalizzato a rendere possibile la notificazione di tale atto.

  • art. 96, cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione invocata dai difensori imponga deroga all'onere formale previsto dall'art. 581, comma 1-ter.

Massime di principio

  • Quando si propone appello, allegare sempre all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p.; la sua mancata allegazione può comportare l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal fatto che l'imputato sia stato giudicato in presenza.
  • La dichiarazione o elezione di domicilio resa in un grado precedente non vale per la notificazione della citazione per il giudizio di appello: è necessaria una nuova dichiarazione/e elezione validamente depositata con l'appello.
  • La mancanza della procura speciale ad impugnare indicata come allegato all'atto di appello può concorrere a determinare cause di inammissibilità; verificare sempre la presenza della procura speciale.
  • L'accertamento di inammissibilità dell'impugnazione prevale sull'esame di eventuali nullità assolute della sentenza: il giudice può e deve decidere preliminarmente sull'ammissibilità prima di esaminare il merito o nullità.
  • In presenza di questioni giuridiche nuove, il ricorrente può evitare l'addebito integrale delle spese se il comportamento non è ritenuto colposo; tuttavia ciò non elimina l'obbligo di rispettare gli oneri formali richiesti per l'ammissibilità.

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