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Sentenza

Sentenza n. 4490/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 755/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.02.2025;

Giustizia amministrativa202505043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 755/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 755/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 febbraio 2025 e notificata al Ministero il 17 febbraio 2025 in copia informatica munita di attestazione di conformità. Il giudicato riconosceva il diritto all’accredito sulla carta del docente degli importi previsti per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. La ricorrente ha lamentato il mancato accredito. La sentenza risultava passata in giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile: tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha chiarito che, ai fini di tale termine, il titolo esecutivo è l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; la spedizione in forma esecutiva disciplinata dall’art. 475 c.p.c. è cosa distinta e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria. Il termine decorre quindi dalla notifica al debitore della sentenza munita di attestazione di conformità. Nel merito, ha accertato il mancato adempimento del giudicato e accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni e potrà adottare gli atti necessari, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

    In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e dispone le misure necessarie a conseguire l’adempimento, compresa la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso di ottemperanza contro un’amministrazione soggiace al termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo al debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

    Ai fini dell’art. 14 d.l. 669/1996, il titolo esecutivo è l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo rilevante per l’art. 14 d.l. 669/1996 e, a seguito delle modifiche richiamate, non è più necessaria per l’esecuzione civile delle sentenze.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. è distinta da tale nozione e, dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria.
  • Accertato che l’amministrazione non ha eseguito una parte del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinarne l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, stabilendo modalità e termine per l’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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