Sentenza n. 68/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della nota dell’Azienda Sanitaria di Potenza prot. n. 20240118058 del 26 novembre 2024, recante «Riscontro istanza ex art. 106 comma 1 lett. c) n. 1 D.lgs. 50/2016. Contratto CIG 9110660279», con cui è stata rigettata l’istanza di revisione del prezzo presentata da Auxilium Società Cooperativa Sociale in data 24 settembre 2024, e della nota prot. n. 20250015227 del 10 febbraio 2025, recante «Riscontro istanza revisione R.T.I. Auxilium – La Mimosa», con la quale la stessa Azienda Sanitaria di Potenza ha rigettato l’ulteriore istanza proposta da Auxilium Società Cooperativa Sociale in data 17 gennaio 2025; di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell’istanza di revisione del prezzo relativa a un contratto pubblico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato due note dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con le quali erano state respinte un’istanza di revisione del prezzo presentata il 24 settembre 2024 e una successiva istanza del 17 gennaio 2025, riferite al contratto identificato dal CIG 9110660279. Nel corso del giudizio, il procuratore della ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Tribunale ha rilevato che non ricorrevano i presupposti formali per dichiarare l’estinzione per rinuncia, poiché la dichiarazione non risultava sottoscritta dalla parte e non emergeva l’esistenza di una procura speciale rilasciata per tale finalità. Tuttavia, la dichiarazione consentiva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. La dichiarazione del procuratore non è stata ritenuta idonea a perfezionare la rinuncia al ricorso ai fini dell’estinzione, in assenza della sottoscrizione della parte o di una procura speciale; è stata però considerata espressiva della volontà della ricorrente di non coltivare ulteriormente il giudizio e, quindi, della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi, della particolarità delle questioni e dell’andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 84, comma 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso richiede il rispetto delle formalità previste dalla disposizione; la dichiarazione non sottoscritta dalla parte e non assistita da una procura speciale specifica non perfeziona l’estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Una dichiarazione di rinuncia non perfezionata può comunque consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più una ragione per la decisione di merito.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non produce l’estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., inclusa, quando necessaria, la sottoscrizione della parte o la prova di una procura speciale conferita per rinunciare.
- Anche una rinuncia formalmente invalida può rivelare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso anziché l’estinzione per rinuncia.
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