Sentenza n. 2669/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria approvata con determinazione comunale n. 2/2026 per l'assegnazione dei capannoni 11 e 8 del piano per gli insediamenti produttivi, con gli atti della procedura, la nomina e i verbali della commissione; in via accessoria, silenzio-rigetto sull'istanza di accesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, terzo classificato con 27 punti, ha impugnato la graduatoria con cui i due operatori controinteressati, rispettivamente con 40 e 38 punti, erano risultati assegnatari. Ha contestato la composizione e il funzionamento della commissione: il regolamento prevedeva nove componenti, mentre ne erano stati nominati sette e alle sedute valutative partecipavano sei membri; secondo il ricorrente occorreva il plenum, anche per la diversità delle competenze rappresentate, e la valutazione non avrebbe dovuto svolgersi con un numero pari di componenti. Ha inoltre dedotto la mancata predeterminazione di criteri sufficientemente specifici, l’insufficienza dei verbali che riportavano soltanto i punteggi complessivi, l’omessa indicazione dei punteggi per ciascun parametro e l’incongruità delle valutazioni. Con motivi aggiunti ha censurato la predeterminazione dei criteri, deliberata da sei componenti, la mancata autonoma sottoscrizione della scheda allegata al verbale n. 5 del 7 marzo 2025 e il mancato riempimento degli spazi della scheda destinati a rendere comprensibile l’attribuzione dei punteggi. Ha sostenuto che il proprio business plan indicava dati quantitativi che non figuravano in modo analogo nella documentazione di SIE-FER e che la valutazione differita della sua domanda, svolta il 18 novembre 2025 rispetto a quelle delle assegnatarie, valutate il 1° agosto 2025, aveva compromesso l’omogeneità dei giudizi. Ha chiesto anche l’annullamento degli atti di assegnazione e la declaratoria d’inefficacia delle eventuali convenzioni. Quanto all’accesso, ha impugnato il silenzio sulla richiesta di documenti presentata il 27 gennaio 2026 e poi sollecitata il 9 marzo 2026. Dopo la proposizione del ricorso il Comune ha consentito l’accesso con nota del 27 aprile 2026; il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere su tale domanda. Il Comune e le assegnatarie hanno eccepito il difetto d’interesse, contestando che il ricorrente avesse dimostrato che la correzione dei vizi avrebbe potuto collocarlo in posizione utile. Il Comune ha inoltre eccepito la tardività della domanda di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., essendo i documenti stati successivamente resi accessibili. Ha respinto l’eccezione di carenza d’interesse all’impugnazione della procedura, poiché il ricorso investiva la legittimità complessiva della selezione e degli atti di assegnazione. Nel merito ha respinto le censure. La regola regolamentare che consente alla commissione di deliberare con la maggioranza assoluta dei componenti, insieme alla previsione che in caso di parità prevalga il voto del presidente e alla mancanza di una disciplina sui supplenti, esclude che si trattasse di un collegio perfetto; la regola si applica all’intera attività valutativa, inclusa la predeterminazione dei criteri e l’assegnazione dei punteggi. Non era prevista, a pena d’invalidità, una composizione dispari. La mancata sottoscrizione autonoma della scheda dei criteri non ne comportava l’invalidità, perché la scheda era richiamata come parte integrante del verbale n. 5, regolarmente sottoscritto. Né la mancata designazione o partecipazione di alcuni rappresentanti era invalidante in assenza di prova di un concreto condizionamento del giudizio tecnico o di una lesione della par condicio. Il bando e il regolamento individuavano i parametri, ulteriormente graduati dalla scheda del verbale n. 5 con criteri oggettivi e quantificabili; le assegnatarie avevano inoltre trasmesso le integrazioni documentali richieste. In tale quadro il punteggio finale poteva sintetizzare le valutazioni dei singoli parametri, benché non fossero stati compilati gli spazi delle schede illustrative. Le contestazioni sulla congruità erano generiche e non attaccavano puntualmente i criteri applicati. Poiché i criteri erano oggettivi, il ricorrente avrebbe dovuto indicare i punteggi corretti spettanti a sé e alle assegnatarie e dimostrare concrete possibilità di conseguire l’assegnazione; tale allegazione mancava. Per la stessa ragione, e in assenza di prova di un diverso esito, l’eventuale carenza di rappresentanza nella commissione non risultava idonea a incidere sulla graduatoria. La valutazione del ricorrente in una seduta successiva era spiegata dalla sua iniziale esclusione e successiva riammissione e, da sola, non dimostrava discriminazione. Il ricorso, compresi i motivi aggiunti, è stato respinto; le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Tenuto conto di quanto dedotto in giudizio dalle parti, deve, anzitutto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a..
La domanda giudiziale di accesso è stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione ha consentito l’accesso richiesto dopo l’instaurazione del giudizio.
art. 5 del regolamento comunale
La previsione deve ritenersi riferibile all’attività valutativa nel suo complesso rimessa alla commissione, concernente l’esame delle domande, e dunque, logicamente, anche alle operazioni propedeutiche alla valutazione medesima, quale la predeterminazione dei criteri, nonché a valle, all’attribuzione dei punteggi.
La regola regolamentare della deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti si applica all’intera attività valutativa della commissione, comprese la predeterminazione dei criteri e l’attribuzione dei punteggi; non impone la presenza di tutti i componenti né una composizione dispari.
art. 4 del bando
In tale contesto, può ritenersi che il punteggio numerico finale attribuito dalla commissione costituisca una sintesi dell’assegnazione dei punteggi, in conformità alla lex specialis, secondo i distinti, specifici e oggettivi criteri sopra indicati, ancorché non risulti la compilazione delle schede illustrative con il riempimento degli spazi relativi ai singoli parametri.
Quando la lex specialis stabilisce parametri specifici, oggettivi e quantificabili, ulteriormente graduati dalla commissione, il punteggio numerico finale può sintetizzare la valutazione anche se non è stata compilata la scheda illustrativa per ciascun parametro.
Massime di principio
- Se la disciplina di una commissione prevede che essa deliberi con la maggioranza assoluta dei componenti e risolva la parità attribuendo prevalenza al voto del presidente, senza imporre la presenza di tutti i membri o una composizione dispari, non si configura un collegio perfetto; tale regola può riferirsi all’intera attività valutativa, inclusa la predeterminazione dei criteri e l’attribuzione dei punteggi.
- La mancata partecipazione di alcuni componenti di una commissione non determina di per sé l’invalidità della valutazione quando la disciplina applicabile non prescrive il plenum e il ricorrente non prova che l’assenza abbia concretamente alterato il giudizio o leso la par condicio.
- La mancata sottoscrizione autonoma di un allegato non ne comporta l’invalidità quando l’allegato è espressamente richiamato come parte integrante del verbale regolarmente sottoscritto.
- In presenza di criteri di valutazione specifici, oggettivi e quantificabili, il punteggio numerico complessivo può costituire una sintesi adeguata della valutazione anche se non è compilata la scheda analitica dei singoli parametri.
- Chi impugna una graduatoria e deduce vizi della valutazione basata su criteri oggettivi deve allegare e dimostrare quali punteggi sarebbero spettati ai concorrenti e che la correzione dei vizi avrebbe potuto procurargli una concreta possibilità di conseguire il bene della vita.
- La diversa scansione temporale della valutazione di una domanda non prova, da sola, una condotta discriminatoria quando dipende dall’iniziale esclusione e dalla successiva riammissione del partecipante.
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