Sentenza del 05/07/2018 n. 17631 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Esenzione ILOR e agevolazione IRPEG ex artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Provvedimento di diniego - Omessa impugnazione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di IRPEG e ILOR per gli anni 1994-1995, dopo il diniego, previamente notificato ma non impugnato, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno. L'Agenzia ha sostenuto che il provvedimento di diniego costituiva un autonomo atto impugnabile e che la sua mancata impugnazione impediva alla società di far valere il diritto alle agevolazioni nel successivo giudizio contro l'accertamento e le iscrizioni a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo assorbiti gli altri. Ha stabilito che il diniego dell'agevolazione, in quanto atto autonomamente impugnabile, è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Di conseguenza, la società non poteva contestare il recupero delle imposte invocando per la prima volta le agevolazioni nel giudizio contro l'atto impositivo. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio e l'originario ricorso della società è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre il Fallimento è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101
Esenzione decennale dall'ILOR per gli stabilimenti industriali impiantati nei territori del Mezzogiorno
L'agevolazione è un beneficio direttamente previsto dalla legge, ma il contribuente deve dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti e l'effettiva realizzazione dell'iniziativa agevolata.
d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105
Riduzione decennale dell'IRPEG per le imprese costituite in forma societaria nei territori del Mezzogiorno
Il beneficio deriva direttamente dalla legge e non richiede necessariamente un provvedimento concessorio, ma l'eventuale diniego espresso dall'amministrazione deve essere contestato tempestivamente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario
Un provvedimento che nega espressamente un'agevolazione fiscale è un atto impugnabile autonomamente. Se non viene impugnato nei termini, la questione del diritto al beneficio non può essere fatta valere in un successivo giudizio contro l'atto di recupero.
Codice civile, art. 2697
Il contribuente che invoca un'esenzione o una riduzione d'imposta deve provare i fatti costitutivi del diritto e il raggiungimento dello scopo previsto dalla normativa agevolativa.
d.m. 14 dicembre 1969, art. 19
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla rilevanza del provvedimento di diniego e alla sua autonoma impugnabilità.
Legge n. 64 del 1986
Richiamata quale ulteriore normativa collegata alle agevolazioni fiscali e agli interventi a favore delle iniziative produttive nel Mezzogiorno.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione nega espressamente un'agevolazione fiscale con un atto autonomamente impugnabile, il contribuente deve contestare direttamente quel provvedimento entro i termini di legge.
- La mancata impugnazione del diniego rende preclusa la possibilità di invocare la stessa agevolazione nel successivo giudizio contro l'accertamento o l'atto di recupero delle imposte.
- Anche le agevolazioni direttamente previste dalla legge non operano automaticamente in sede contenziosa: il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e l'effettiva realizzazione dell'attività agevolata.
- È necessario distinguere tra il giudizio sul diritto all'agevolazione e quello sull'accertamento fiscale conseguente al suo diniego; se il primo provvedimento diventa definitivo, il secondo giudizio non può essere utilizzato per riaprire la questione.
- In presenza di un diniego notificato, è opportuno verificare immediatamente la natura impugnabile dell'atto, i termini di ricorso e la documentazione necessaria a provare i requisiti dell'agevolazione.
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