Cassazione Penale, Sentenza n. 9944/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e per vizio della motivazione, lamentando che la Corte d'appello non abbia compiuto una verifica globale e complessiva dei presupposti per l'applicazione di tale disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto reiteravano doglianze già respinte dalla Corte di appello senza affrontare le sue argomentazioni. La Suprema Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di appello che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, rilevando la lesione di interessi pubblicistici e il danno all'erario/collettività, e ha confermato che l'assenza anche di un solo presupposto richiesto dalla norma è decisiva per escludere la non punibilità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità richiede il verificarsi di tutti i presupposti stabiliti; la Corte ha ritenuto che, essendo venuti meno interessi pubblicistici e essendosi determinato un danno all'erario/collettività, la causa non potesse applicarsi. Inoltre è sufficiente l'assenza anche di un solo presupposto per escludere la non punibilità.
artt. 56, 110, 640, comma 2, n. 1, cod. pen.
Articoli che definiscono la fattispecie di tentata truffa aggravata (concorso e modalità aggravanti). La condotta contestata (allestimento di falsi incidenti e falsa documentazione a danno di enti pubblici) integra rilevanza penale e interesse pubblico tale da escludere la particolare tenuità.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che richiede la specificità dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti non consentiti e privi della necessaria specificità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede i casi di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato tali disposizioni ritenendo i ricorsi inammissibili per motivi già valutati e non specificati adeguatamente.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere motivi consentiti e la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; riproporre doglianze già esaminate senza confrontarsi con la motivazione della corte di merito espone all'inammissibilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis richiede la verifica di tutti i presupposti previsti: l'assenza anche di un solo requisito basta per escluderne l'applicazione.
- La lesione di interessi pubblicistici o il danno all'erario/alla collettività costituiscono elementi che possono escludere la particolare tenuità e impedire l'applicazione dell'art. 131-bis.
- In sede di impugnazione è essenziale affrontare direttamente e puntualmente le argomentazioni della corte di merito; la mera reiterazione di censure senza novità argomentative è insufficiente.
- La Corte di Cassazione verifica soprattutto questioni di diritto e la correttezza della motivazione; errori di apprezzamento dei fatti, adeguatamente motivate dalla corte di merito, difficilmente vengono rimossi in cassazione.
- Chi intende ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis deve fornire elementi concreti e completi che dimostrino la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma.
Testo integrale
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