Ordinanza n. 299/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento a) della determinazione del Dirigente del settore Servizi Tecnici Urbanistica Patrimonio del Comune di Cerignola n. -OMISSIS- del 1° agosto 2019, avente ad oggetto “Risoluzione convenzioni d’assegnazione suoli in zona PAP alla ditta -OMISSIS--OMISSIS-”, comunicata con raccomandata a.r. ricevuta dal ricorrente il 16 settembre 2019; b) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- in data 26 giugno 2019; c) del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale in data 20 maggio 2019 n. -OMISSIS-; - e per l’accertamento della persistente validità ed efficacia della convenzione 10 agosto 2001 - rep. n. -OMISSIS- a rogito notaio -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto decisorio di estinzione per perenzione ultraquinquennale del giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa assegnataria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso originario riguardava la risoluzione, disposta dal Comune di Cerignola, delle convenzioni di assegnazione di suoli in zona PAP e mirava anche all'accertamento della persistente validità ed efficacia della convenzione. Il giudizio era stato dichiarato estinto per perenzione ultraquinquennale con decreto decisorio n. 346 del 2025, sul presupposto che, a seguito dell'avviso della Segreteria, non fosse stata depositata nei termini una nuova istanza di fissazione dell'udienza sottoscritta dalla parte e dal difensore. L'impresa ha proposto opposizione sostenendo di avere depositato il 15 settembre 2025, entro il termine indicato nell'avviso, un'istanza di fissazione dell'udienza sottoscritta sia dal ricorrente sia dal difensore, sebbene l'atto fosse stato denominato e depositato come istanza di prelievo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'opposizione, accertando che l'istanza di fissazione dell'udienza era stata effettivamente depositata il 15 settembre 2025, ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore, e conteneva la manifestazione dell'attuale interesse alla definizione del ricorso nonché la richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 82 c.p.a. La diversa denominazione dell'atto come istanza di prelievo non ha impedito di riconoscerne la natura sostanziale di istanza di fissazione dell'udienza. Il decreto di perenzione n. 346/2025 è stato pertanto revocato ed è stata fissata l'udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso al 27 maggio 2026. La decisione non definisce il merito della controversia originaria.
Norme richiamate
art. 82 c.p.a.
nuova domanda di fissazione di udienza
La perenzione ultraquinquennale può essere evitata mediante la tempestiva presentazione di una nuova istanza di fissazione dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore, che manifesti l'interesse alla definizione del ricorso.
art. 83 c.p.a.
Il decreto di perenzione aveva disposto il non luogo a provvedere sulle spese.
art. 85 c.p.a.
A seguito dell'accoglimento dell'opposizione al decreto di perenzione, il giudice dispone la prosecuzione del giudizio e fissa l'udienza per la discussione.
art. 35, comma 2, lettera b), c.p.a.
Era stato richiamato nel decreto opposto quale fondamento processuale della dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Ai fini dell'evitare la perenzione ultraquinquennale, rileva il contenuto sostanziale dell'atto depositato entro il termine previsto dall'avviso, non la sua mera denominazione formale: un atto denominato istanza di prelievo può valere come nuova istanza di fissazione dell'udienza se contiene la manifestazione dell'interesse alla decisione e la richiesta di fissazione, ed è sottoscritto dalla parte e dal difensore.
- L'accertata tempestiva presentazione di una valida istanza di fissazione dell'udienza impedisce la dichiarazione di estinzione per perenzione; il decreto decisorio adottato nonostante tale deposito deve essere revocato e il giudizio deve proseguire con la fissazione dell'udienza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →