Cassazione Civile, Sentenza n. 11068/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
La controversia riguarda l’indennità per l’espropriazione, avvenuta il 10 aprile 2009, di 10.565 mq di un terreno destinato alla realizzazione del nuovo ospedale cittadino. La dichiarazione di pubblica utilità era intervenuta il 5 novembre 2008; la destinazione a servizi ospedalieri e sanitari era stata introdotta con variante urbanistica del 31 maggio 2005, n. 87. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 9 gennaio 2014, aveva determinato l’indennità complessiva in euro 428.258,40, ritenendo espropriativo il vincolo e considerando il terreno compreso in un’area a prevalente destinazione agricola. I proprietari hanno proposto dieci motivi: hanno contestato la qualificazione del vincolo come espropriativo anziché conformativo, sostenendo che la variante riguardava una zona estesa e una pluralità di beni; hanno dedotto che il terreno fosse legalmente edificabile e che la possibilità di realizzare l’ospedale tramite finanza di progetto privata dovesse incidere sulla stima; hanno censurato la mancata convocazione del consulente tecnico o rinnovazione della consulenza, il mancato riconoscimento della maggiorazione prevista per la cessione volontaria, il rigetto della domanda di danno da ritardo ex art. 1224 c.c., la ripartizione delle spese di consulenza e la riserva all’intervento pubblico dell’attuazione della destinazione urbanistica, sollevando anche questioni di legittimità costituzionale. L’Azienda sanitaria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’inclusione del valore dei soprassuoli nell’indennità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto conformativo il vincolo introdotto dalla variante del 2005, in ragione delle caratteristiche oggettive dello strumento, diretto alla riorganizzazione di un’estesa porzione del territorio comunale; la qualificazione non dipende dalla volontà degli autori della delibera. Ha tuttavia confermato che la destinazione urbanistica a servizi ospedalieri, quale uso pubblicistico che preclude l’edilizia privata, esclude la legale edificabilità rilevante per la stima. Il ricorso alla finanza di progetto convenzionata non modifica la natura urbanistica del vincolo né attribuisce al proprietario una possibilità edificatoria privata. Il sesto motivo è stato ritenuto generico e inammissibile, oltre che assorbito quanto alla rilevanza; la richiesta istruttoria era discrezionale e la sentenza aveva motivato l’adesione alla consulenza. Il settimo motivo è stato rigettato: la maggiorazione invocata presupponeva una cessione volontaria non avvenuta e la disciplina non era applicabile alla fattispecie; inoltre, il criterio dei valori agricoli medi era stato sostituito dal valore di mercato. L’ottavo motivo, relativo al danno ex art. 1224 c.c., è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la Corte d’appello aveva accertato un ritardo di due mesi e negato il danno ulteriore per mancata prova della differenza tra tasso legale e tasso bancario, senza che i ricorrenti indicassero dove e quando avessero fornito tale prova. Il nono motivo è stato rigettato: le spese della consulenza tecnica d’ufficio, sostenuta nell’interesse comune, possono essere ripartite anche a carico della parte totalmente vittoriosa. Il decimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le modalità di attuazione della previsione urbanistica erano irrilevanti ai fini della decisione; la finanza di progetto costituiva una modalità di intervento pubblico. È stato rigettato anche il ricorso incidentale: il soprassuolo arboreo idoneo a incrementare sicurezza, utilità o amenità concorre al valore venale del bene e può essere considerato come incremento unitario dell’indennità, non come valore autonomo. I proprietari sono stati condannati a rifondere all’Azienda sanitaria euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; le spese sono state compensate per il 20%. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentale.
Norme richiamate
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 4
All’indicata prospettiva resta estranea la contrapposizione tra vincoli espropriativi e conformativi e l’accertamento trova soluzione nell’applicazione dell’art. 37, comma 4, secondo il quale, nella premessa ininfluenza dei vincoli espropriativi, non vi sono le possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base a previsioni contenute nella normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, o ancora in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata, il tutto in attuazione del primato dell’edificabilità legale.
Ai fini dell’indennità, la possibilità legale di edificare va esclusa quando una previsione normativa o urbanistica vincola l’area a inedificabilità assoluta e preclude la realizzazione privata di edifici o manufatti; la qualificazione del vincolo come conformativo o espropriativo non sostituisce questo accertamento.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 32 e 40
Ove venga proposta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari per la perdita del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, nonchè del trasferimento di ogni pretesa (L. n. 2359 del 1865, art. 52 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 25) deve trovare applicazione la normativa specifica dettata per la determinazione del valore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonchè per la determinazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e quindi recepita dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.
La determinazione dell’indennità espropriativa è regolata dalla disciplina specifica che assume a riferimento il valore venale del bene e distingue, ai fini dei criteri applicabili, tra aree edificabili e non edificabili.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 45, comma 2, lett. c)
La maggiorazione prevista del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. c), resta superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del calcolo dell’indennità basato sui valori agricoli medi giusta Corte costituzionale n. 181/2011 che per i terreni a destinazione agricola ha determinato la commisurazione dell’indennità sulla base del valore di mercato del bene.
La maggiorazione collegata alla cessione volontaria non si applica come incremento del criterio dei valori agricoli medi venuto meno dopo la declaratoria d’incostituzionalità; nella fattispecie, inoltre, mancava una cessione volontaria.
art. 1224 c.c.
I giudici di appello hanno ritenuto un ritardo dell’Amministrazione nella messa a disposizione della somma di soli due mesi ed hanno negato il risarcimento per aver omesso i ricorrenti di provare la differenza tra il tasso legale e quello bancario allegato.
Il risarcimento del danno ulteriore da ritardo richiede la prova del pregiudizio allegato; la censura in cassazione deve inoltre indicare specificamente dove, come e quando la prova sia stata offerta nel giudizio di merito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le spese della consulenza tecnica d’ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero.
Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, quale ausilio al giudice nell’interesse comune delle parti, possono essere compensate o ripartite anche ponendone una quota a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 384 c.p.c., ultimo comma
La motivazione sul punto resa ben può quindi essere emendata nei termini di cui all’art. 384 c.p.c., u.c..
La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando l’esito sia conforme a diritto, sostituendo alla motivazione non condivisa la corretta qualificazione giuridica.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La natura conformativa o espropriativa di un vincolo urbanistico dipende dai suoi requisiti oggettivi, non dalla denominazione dello strumento né dalle intenzioni dell’amministrazione. È conformativo il vincolo che, attraverso la zonizzazione dell’intero territorio o di una sua parte, attribuisce una destinazione generale a una pluralità di beni e di soggetti; è preordinato all’espropriazione quello che localizza un’opera pubblica su beni determinati, quando la sua realizzazione non può coesistere con la proprietà privata.
- La legale edificabilità ai fini dell’indennità va accertata in base allo strumento urbanistico vigente al momento della vicenda ablativa. È esclusa quando l’area sia concretamente destinata a un uso pubblicistico che preclude ai privati le trasformazioni riconducibili all’edilizia privata, anche se la destinazione urbanistica non equivale, sul piano della qualificazione del vincolo, a un vincolo preordinato all’esproprio.
- La possibilità che un’opera o un servizio pubblico sia realizzato da un privato mediante finanza di progetto o convenzione non trasforma in edificabilità privata la destinazione urbanistica pubblicistica dell’area: le modalità di attuazione dell’intervento non mutano la natura urbanistica del vincolo né le possibilità legali di edificazione spettanti al proprietario.
- Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto relative a un ausilio fornito al giudice nell’interesse comune delle parti e non a un mezzo di prova in senso proprio, possono essere compensate o ripartite anche a carico della parte integralmente vittoriosa.
- Per ottenere il risarcimento del danno ulteriore da ritardo nel pagamento di somme, il danneggiato deve provare il pregiudizio specificamente allegato; in cassazione, la censura che contesti la valutazione della prova deve indicare in modo puntuale dove, come e quando la prova sia stata introdotta nel giudizio di merito.
- Il soprassuolo arboreo che conferisca al terreno particolari condizioni di sicurezza, utilità o amenità può concorrere alla determinazione del valore venale dell’immobile espropriato, come incremento unitario dell’indennità e non necessariamente quale posta autonoma.
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