Sentenza n. 847/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 748/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 6755/2023, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 21.03.2024, NOTIFICATA IL 28.03.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 1.472,46
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.472,46 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, pubblicata il 21 marzo 2024, notificata al Ministero il 28 marzo 2024 e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di pagamento della somma liquidata, in linea capitale e con gli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorso è stato ritenuto rituale poiché la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al domicilio reale dell'Amministrazione; inoltre, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Non era contestata l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione della ricorrente, corredata anche dal codice fiscale. Il compenso commissariale è stato considerato compreso in quello dell'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità delle inerzie ministeriali nell'esecuzione di analoghe condanne civili e il possibile aggravio per l'Erario derivante da interessi, penalità di mora e spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disposizione riformulata, consentendo la rituale notificazione ai fini dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., con rilevanza nella certificazione di conformità della sentenza civile posta a fondamento dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione dell'azione.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia ritualmente attestato conforme all'originale e notificato all'Amministrazione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione si applica anche alla proposizione del giudizio di ottemperanza; il suo inutile decorso costituisce presupposto processuale per l'azione.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di inerzia non contestata dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell'Amministrazione, con facoltà di delega a personale della struttura competente, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente all'integrale attuazione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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