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Sentenza

Sentenza n. 3294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione quarta ter) n. 1045/2024

Giustizia amministrativa202402538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma che aveva respinto i ricorsi contro i dinieghi di condono edilizio relativi a un immobile principale e a opere pertinenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, subentrata nell’acquisto all’asta giudiziaria di un compendio immobiliare realizzato senza titolo edilizio, impugnava la sentenza di primo grado che aveva confermato i dinieghi di condono adottati da Roma Capitale. I dinieghi erano fondati sull’esistenza di vincoli ostativi, tra cui il vincolo relativo alle falde idriche e il vincolo paesaggistico previsto dal P.T.P. 15/11 Pendici dei Castelli TLa/6, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003. L’appellante deduceva anzitutto che il TAR avesse erroneamente ritenuto non contestata l’esistenza del vincolo paesaggistico e avesse svalutato la consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’esecuzione immobiliare, dalla quale, secondo la società, non sarebbero emersi vincoli pregiudizievoli. Riproponeva quindi la censura relativa alla violazione del legittimo affidamento dell’acquirente incolpevole, confidante nella perizia e nel buon esito delle domande di condono. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 per la mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo. Infine contestava il diniego relativo alle opere pertinenziali, sostenendo che il loro modesto incremento volumetrico, inferiore al 20% dell’edificio principale, ne avrebbe escluso la qualificazione come nuova costruzione e come abuso maggiore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. La contestazione dell’esistenza dei vincoli è stata ritenuta fondata su un presupposto meramente ipotetico: l’appellante presumeva che la consulenza tecnica espletata nell’esecuzione immobiliare avesse accertato tutti i vincoli gravanti sull’area, mentre il TAR aveva evidenziato che il mandato peritale riguardava esclusivamente vincoli artistici, storici o alberghieri e vincoli di inalienabilità o indivisibilità, non i vincoli idrogeologici e paesaggistici. L’appello, inoltre, non aveva censurato in modo specifico e persuasivo le ragioni della sentenza di primo grado, in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., né aveva fornito elementi idonei a dimostrare errori nell’istruttoria comunale. È stata confermata anche l’esclusione di un affidamento tutelabile sull’esito favorevole di domande di condono ancora pendenti: una perizia privata o giudiziaria che non abbia rilevato i vincoli non prevale sugli accertamenti successivamente compiuti dagli uffici competenti. Una volta accertata l’esistenza dei vincoli ostativi, il diniego di condono costituisce attività vincolata e non richiede alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. L’eventuale affidamento non potrebbe comunque determinare l’illegittimità dei dinieghi, potendo eventualmente rilevare sul distinto piano della responsabilità del soggetto che lo abbia ingenerato. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo, poiché, in presenza di un vincolo automaticamente ostativo alla sanatoria, il rigetto è vincolato e il parere non è necessario. Quanto alle opere pertinenziali, il Collegio ha confermato che esse costituivano abusi maggiori ai sensi dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003; la loro modesta dimensione non ne consentiva la sanatoria e non modificava l’effetto ostativo dei vincoli. Le spese sono state compensate, considerata l’estraneità della società agli abusi originariamente realizzati.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Nel regime del terzo condono edilizio, l’accertata esistenza di determinati vincoli sull’area può rendere automaticamente ostativa la sanatoria; il diniego conseguente ha natura vincolata.

  • Allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Le opere qualificabili come abusi maggiori, anche se di dimensioni modeste, non possono essere sanate quando ricorrono i presupposti ostativi previsti dalla disciplina del terzo condono.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello deve contenere censure specifiche contro le motivazioni della sentenza impugnata; la riproposizione di contestazioni fondate su presupposti apodittici e non confrontate con la motivazione del primo giudice è insufficiente.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La dedotta soglia dimensionale dell’incremento volumetrico non esclude, nel caso esaminato, la qualificazione delle opere pertinenziali come abusi maggiori ai fini della disciplina del terzo condono.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, quando l’amministrazione accerta l’esistenza di un vincolo che la disciplina applicabile qualifica come automaticamente ostativo, il diniego costituisce esercizio vincolato del potere e non richiede una comparazione tra l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso e l’interesse privato alla sanatoria.
  • Una consulenza tecnica svolta in un diverso procedimento non può dimostrare l’inesistenza di vincoli se il relativo incarico non comprendeva l’accertamento di quei vincoli; l’interessato che intenda contestare l’istruttoria amministrativa deve allegare e provare specificamente l’errore dell’amministrazione.
  • La pendenza di una domanda di condono edilizio non determina un affidamento tutelabile sul suo accoglimento, neppure quando il richiedente abbia acquistato il bene incolpevolmente e una perizia non abbia rilevato vincoli ostativi; l’eventuale affidamento può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, sul piano della responsabilità, non come causa di invalidità del diniego vincolato.
  • Quando il diniego di condono è imposto dalla presenza di un vincolo automaticamente ostativo, la mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo non rende illegittimo il provvedimento, poiché il parere non può modificare l’esito vincolato previsto dalla legge.
  • Nel regime del terzo condono, la modesta consistenza dimensionale di opere pertinenziali non esclude la loro qualificazione come abusi maggiori né consente la sanatoria quando ricorrono i presupposti ostativi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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