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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1055/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/02/2024 che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino della pena detentiva, della pena pecuniaria e della sanzione amministrativa (sospensione della patente) applicate con sentenza del 22/11/2017. Il Tribunale aveva motivato la revoca con la comunicazione dell'UEPE di Modena che dichiarava l'impossibilità di dare corso ai lavori per l'irreperibilità del condannato e per la mancanza di indicazioni da parte del difensore; il difensore non avrebbe fornito la prova dell'inizio dei lavori, avendo prodotto documentazione ritenuta dal giudice generica e non pertinente. Il ricorrente, tramite PEC e documenti (tra cui dichiarazioni dell'Ausl di Modena e comunicazioni dell'11/10/2023 e dell'11/12/2023), sosteneva invece che era stata raccolta la disponibilità dell'ente e che i lavori erano stati programmati e avviati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Mantova. La Corte ha rilevato che il difensore aveva allegato documentazione attestante la disponibilità dell'ente e l'inizio dei lavori, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, prima di revocare la sanzione sostitutiva, attivare i poteri istruttori d'ufficio (art. 666, comma 5, c.p.p.) per verificare l'effettivo mancato avvio dei lavori e valutare la condizione soggettiva del condannato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in materia di esecuzione non grava sull'istante un onere probatorio ma un onere di allegazione, e che spetta all'autorità giudiziaria procedere agli accertamenti necessari. Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 5, c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori d'ufficio per accertare fatti relativi all'esecuzione; la Corte ritiene che tali poteri debbano essere esercitati quando la documentazione prodotta rende necessario un accertamento supplementare prima di disporre sanzioni.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010 (Di Sabatino)

    Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276

    Principio secondo cui, in tema di esecuzione, l'istante ha un onere di allegazione (deve prospettare i fatti) ma non un onere probatorio pieno; spetta all'autorità giudiziaria procedere agli accertamenti necessari.

Massime di principio

  • In materia di esecuzione delle pene sostitutive il soggetto che chiede la conservazione della misura deve allegare i fatti e produrre la documentazione a supporto, ma non è tenuto a fornire la prova definitiva: il giudice è tenuto a svolgere gli accertamenti necessari.
  • Se dalla documentazione prodotta emergono elementi che possono dimostrare la disponibilità dell'ente e l'avvio dei lavori, il giudice dell'esecuzione dovrebbe, prima di revocare una misura sostitutiva, avvalersi dei poteri istruttori d'ufficio (art. 666, comma 5, c.p.p.) per verificare l'effettivo mancato adempimento.
  • Le comunicazioni dell'UEPE che segnalano l'irreperibilità del condannato non sono automaticamente definitive: se successivamente vengono prodotte prove di contatti o accordi per l'esecuzione dei lavori, il giudice deve valutare complessivamente la documentazione e, se necessario, compiere indagini supplementari.
  • Per il difensore è essenziale conservare e produrre prove documentali formali (PEC, attestazioni dell'ente, dichiarazioni di inizio lavori) e indicare con precisione date e contatti, così da attivare l'obbligo del giudice a procedere agli accertamenti richiesti.
  • In caso di decisione sfavorevole basata su valutazioni di genericità della documentazione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare se ritiene che la documentazione prodotta richiedesse verifiche istruttorie da parte del giudice.

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