Cassazione Penale, Sentenza n. 1055/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/02/2024 che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino della pena detentiva, della pena pecuniaria e della sanzione amministrativa (sospensione della patente) applicate con sentenza del 22/11/2017. Il Tribunale aveva motivato la revoca con la comunicazione dell'UEPE di Modena che dichiarava l'impossibilità di dare corso ai lavori per l'irreperibilità del condannato e per la mancanza di indicazioni da parte del difensore; il difensore non avrebbe fornito la prova dell'inizio dei lavori, avendo prodotto documentazione ritenuta dal giudice generica e non pertinente. Il ricorrente, tramite PEC e documenti (tra cui dichiarazioni dell'Ausl di Modena e comunicazioni dell'11/10/2023 e dell'11/12/2023), sosteneva invece che era stata raccolta la disponibilità dell'ente e che i lavori erano stati programmati e avviati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Mantova. La Corte ha rilevato che il difensore aveva allegato documentazione attestante la disponibilità dell'ente e l'inizio dei lavori, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, prima di revocare la sanzione sostitutiva, attivare i poteri istruttori d'ufficio (art. 666, comma 5, c.p.p.) per verificare l'effettivo mancato avvio dei lavori e valutare la condizione soggettiva del condannato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in materia di esecuzione non grava sull'istante un onere probatorio ma un onere di allegazione, e che spetta all'autorità giudiziaria procedere agli accertamenti necessari. Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
art. 666, comma 5, c.p.p.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori d'ufficio per accertare fatti relativi all'esecuzione; la Corte ritiene che tali poteri debbano essere esercitati quando la documentazione prodotta rende necessario un accertamento supplementare prima di disporre sanzioni.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010 (Di Sabatino)
Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276
Principio secondo cui, in tema di esecuzione, l'istante ha un onere di allegazione (deve prospettare i fatti) ma non un onere probatorio pieno; spetta all'autorità giudiziaria procedere agli accertamenti necessari.
Massime di principio
- In materia di esecuzione delle pene sostitutive il soggetto che chiede la conservazione della misura deve allegare i fatti e produrre la documentazione a supporto, ma non è tenuto a fornire la prova definitiva: il giudice è tenuto a svolgere gli accertamenti necessari.
- Se dalla documentazione prodotta emergono elementi che possono dimostrare la disponibilità dell'ente e l'avvio dei lavori, il giudice dell'esecuzione dovrebbe, prima di revocare una misura sostitutiva, avvalersi dei poteri istruttori d'ufficio (art. 666, comma 5, c.p.p.) per verificare l'effettivo mancato adempimento.
- Le comunicazioni dell'UEPE che segnalano l'irreperibilità del condannato non sono automaticamente definitive: se successivamente vengono prodotte prove di contatti o accordi per l'esecuzione dei lavori, il giudice deve valutare complessivamente la documentazione e, se necessario, compiere indagini supplementari.
- Per il difensore è essenziale conservare e produrre prove documentali formali (PEC, attestazioni dell'ente, dichiarazioni di inizio lavori) e indicare con precisione date e contatti, così da attivare l'obbligo del giudice a procedere agli accertamenti richiesti.
- In caso di decisione sfavorevole basata su valutazioni di genericità della documentazione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare se ritiene che la documentazione prodotta richiedesse verifiche istruttorie da parte del giudice.
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