Sentenza del 04/07/2023 n. 18916 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca aveva pagato una cartella di pagamento provvisoria comprensiva dell'aggio e, dopo aver definito la controversia con l'Agenzia delle Entrate mediante conciliazione giudiziale che riduceva la pretesa impositiva, aveva chiesto il rimborso dell'aggio versato. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva impugnato la pronuncia favorevole alla banca sostenendo che l'aggio è dovuto in quanto la cartella era stata legittimamente notificata (iscrizione a ruolo a titolo provvisorio) e che la conciliazione intervenuta non avrebbe eliminato il diritto al compenso dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, censurando la decisione della Commissione regionale che aveva riconosciuto alla banca un diritto al rimborso pieno dell'aggio in ragione della (presunta) natura novativa totale della conciliazione. La Corte ha chiarito che l'aggio è accessorio alla pretesa contenuta nell'avviso di accertamento e che, se la pretesa viene solo ridotta in sede di conciliazione giudiziale, il pagamento effettuato dalla società è solo parzialmente indebito: la banca ha diritto al rimborso nella misura in cui l'aggio corrisposto ecceda la misura riferibile alla pretesa effettivamente concordata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte regionale in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 112 del 1999
Disciplina i presupposti per il pagamento dell'aggio: la Corte ricorda la natura dell'aggio come meccanismo di finanziamento dell'attività di riscossione e ne valuta la legittimità in relazione alla pretesa impositiva che ha dato origine alla cartella.
D.P.R. n. 602 del 1973
Attribuisce rilievo alla iscrizione a ruolo a titolo provvisorio quale titolo della richiesta di pagamento (compreso l'aggio): la notifica della cartella provvisoria trova fondamento nell'avviso di accertamento iscritto a ruolo.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce gli effetti delle decisioni del giudice tributario sulla pretesa dell'amministrazione finanziaria; la Corte lo invoca per affermare l'obbligo dell'ente di conformarsi all'esito del giudizio (sgravio o rimborso) e per chiarire che, se la pretesa viene ridotta o annullata, va adeguato anche l'accessorio (aggio).
Costituzione / Corte Costituzionale
sentenza n. 120/2021 (richiamata)
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la funzione dell'aggio quale remunerazione dei costi delle operazioni infruttuose e la scelta politica di far gravare parte dell'onere sui soggetti morosi; citazione utilizzata per inquadrare la natura dell'aggio.
Giurisprudenza di legittimità
es. Cass. civ. 3 dicembre 2020, n. 27650; Cass. civ. 12 febbraio 2020, n. 3416; Cass. civ. 11 maggio 2020, n. 8714; Cass. Sez. Un. 13 gennaio 2017, n. 758
Consolidato orientamento secondo cui l'aggio ha natura retributiva/accessoria al tributo e copre i costi complessivi del servizio di riscossione; la giurisprudenza impone l'adeguamento della pretesa e degli accessori agli esiti dei giudizi tributari.
Massime di principio
- L'aggio è accessorio all'imposta e trova fondamento nella pretesa contenuta nell'avviso di accertamento da cui deriva la cartella: la legittimità dell'aggio dipende dalla legittimità e dall'ammontare della pretesa sottostante.
- Se la pretesa impositiva viene completamente annullata con sentenza passata in giudicato anteriore alla notifica della cartella, la cartella è illegittima e il contribuente può ottenere il rimborso anche dell'aggio; se invece la pretesa viene solo ridotta (es. conciliazione giudiziale), il rimborso è dovuto nella misura corrispondente alla riduzione dell'imposta e degli accessori.
- La notifica di una cartella iscritta a ruolo a titolo provvisorio legittima la richiesta di aggio in via provvisoria, ma gli effetti definitivi vanno valutati alla luce dell'esito del giudizio e degli eventuali accordi: l'ente ha l'obbligo di adeguare l'esazione e procedere a sgravio o rimborso conformemente alla statuizione.
- Nel caso di contenzioso, è necessario distinguere tra ipotesi in cui la cartella sia stata notificata dopo una decisione giudiziale che ha già modificato/annullato la pretesa (in cui la cartella è illegittima) e casi in cui la cartella precede o coincide con una successiva rideterminazione consensuale (in cui il rimborso è proporzionale alla riduzione concordata).
- Per tutelarsi in situazioni analoghe, il contribuente che ottiene una riduzione della pretesa (sentenza o conciliazione) deve chiedere il rimborso proporzionale di quanto versato e l'ente di riscossione è obbligato ad adeguarsi; le controversie sulla misura possono essere rimesse al giudice tributario competente.
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