Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del verbale ispettivo definitivo del 15.06.2022, prot. n. 0110280/22, avente ad oggetto “Verbale sanitario ispettivo definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e di Specialistica ambulatoriale complessa (SDAC) erogate dalla Casa di Cura Privata Accreditata “Villa Letizia” di Preturo (AQ) – campionamento II semestre 2020”, unitamente ai relativi allegati; - dei giudizi di inappropriatezza espressi sulle cartelle cliniche oggetto di campionamento; - della nota della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila del 16.08.2022, prot. n. 0147072/22, avente ad oggetto “richiesta note di credito da verifiche ispettive campionamento SDO e SDAC II semestre 2020. Prestazioni Ospedaliere”; - della nota della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila del 16.08.2022, prot. n. 0147199/22, avente ad oggetto “liquidazione a saldo entro budget mese di giugno 2022, in acconto del’85% entro budget mese di luglio 2022 – Prestazioni di assistenza ospedaliere” e del provvedimento n. 190 del 16.08.2022 ivi richiamato, ancorché non conosciuto; - della nota della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila del 01°.09.2022, prot. n. 0155137/22, avente ad oggetto “richiesta note di credito da verifiche ispettive campionamento SDO e SDAC II Semestre 2020. Prestazioni Ospedaliere, in sostituzione della nota prot. n. 147072/22 del 16.06.2022”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto della P.O. Villa Letizia a vedersi riconosciuto in via definitiva il pagamento delle prestazioni rese nell’anno 2020, per un importo complessivo non inferiore a € 68.231,60 e che è pertanto ad essa dovuto; nonché per la condanna della ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila al pagamento degli importi dovuti alla s.r.l. P.O. Villa Letizia allo stato pari a € 68.231,60 per l’attività sanitaria prestata nel 2020 e non corrisposti alla Struttura anche perché illegittimamente compensati dall’Ente sanitario con i crediti maturati dalla ricorrente per l’attività sanitaria resa nei mesi di giugno e di luglio 2022, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202200324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti né le domande di accertamento e condanna. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale ispettivo sanitario definitivo relativo alla verifica di appropriatezza di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale erogate nel 2020, con conseguenti richieste di note di credito e compensazione degli importi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato il verbale ispettivo definitivo e gli atti consequenziali con cui l'Azienda sanitaria aveva espresso giudizi di inappropriatezza su prestazioni risultanti dalle cartelle cliniche campionate, richiesto l'emissione di note di credito e disposto la liquidazione delle prestazioni successive al netto degli importi contestati. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al pagamento di euro 68.231,60 per prestazioni sanitarie rese nel 2020 e la condanna dell'Azienda sanitaria al pagamento della medesima somma, oltre interessi. Nel corso del giudizio, con memoria, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicata nella definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità e le domande sostanziali dedotte.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.