Sentenza n. 3382/2026 - Roma, Sezione 2T
Ricorso avverso il silenzio della P.A., per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan per consentire la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, lamentando l'illegittimità dell'inerzia e del rifiuto di concedere un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan, necessario per formalizzare la preiscrizione universitaria e presentare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio. Ha inoltre sollecitato il rilascio del visto. Nel corso del giudizio, esaurita la fase cautelare, l'ambasciata ha concesso l'appuntamento. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, mentre un'amministrazione indicata in epigrafe non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta volta a ottenere la fissazione dell'appuntamento, poiché nelle more del giudizio l'appuntamento è stato concesso e il ricorrente ha così ottenuto quanto sollecitato con l'istanza a provvedere: essere posto in condizione di presentare la domanda di visto dopo aver formalizzato la preiscrizione universitaria. Il Tribunale ha precisato che il termine di 90 giorni per provvedere, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Ha invece rigettato la pretesa di ottenere direttamente dal giudice l'ordine di rilascio del visto, poiché il rilascio costituisce esercizio di un potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione e non può essere ordinato dal Tribunale in questa fase. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande affrontato dall'ambasciata e dell'elevato contenzioso nella materia.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda; l'amministrazione deve tuttavia fissare tempestivamente l'appuntamento necessario a consentire la presentazione della domanda, su richiesta dell'interessato.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione diplomatica non consente al richiedente di fissare l'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto, l'azione avverso il silenzio può riguardare l'obbligo dell'amministrazione di porre l'interessato in condizione di formalizzare la domanda.
- La concessione dell'appuntamento durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda volta a ottenere tale adempimento, perché il ricorrente ha conseguito il risultato sostanziale richiesto.
- Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla sua effettiva presentazione e non dalla mera richiesta di appuntamento; l'amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto.
- Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio del visto quando l'amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere discrezionale; in tale situazione può essere scrutinata soltanto l'inerzia rispetto all'obbligo di consentire la presentazione della domanda.
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