Ordinanza n. 298/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2024, n. 646 in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6096 e, ove occorra, del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 440/2020, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, n. 6096/2022; nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 400/2025/R/gas in data 5 agosto 2025; ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 156/2024/R/gas, unitamente all'allegato A alla stessa, oltre che della delibera ARERA 448/2022/R/GAS e del Documento per la consultazione 41/2023/R/GAS e della delibera ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A s.p.a. per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas del 5 agosto 2025, connessa alla chiusura del procedimento per l'introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza delle sentenze del TAR Lombardia n. 440/2020 e n. 646/2024, la prima confermata dal Consiglio di Stato n. 6096/2022, deducendo il contrasto della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas con il giudicato e chiedendone, ove occorrente, la declaratoria di nullità o l'annullamento, nonché in via subordinata il risarcimento dei danni per l'impossibilità o la mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o per la sua violazione o elusione. Nel ricorso sono state inoltre formulate censure fondate sul diretto contrasto della delibera con la normativa di riferimento, tra cui quelle relative alla qualificazione come aiuto di Stato della misura sottoposta alla Commissione europea. A2A s.p.a. ha proposto ricorso incidentale chiedendo l'annullamento della deliberazione n. 400/2025/R/gas e degli atti connessi, deducendo esclusivamente vizi di contrasto diretto con la normativa applicabile.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il giudizio cumula, oltre all'azione di ottemperanza, ordinarie azioni di impugnazione dirette all'annullamento della deliberazione ARERA. Poiché tali azioni sono soggette a riti diversi, il Collegio ha ritenuto applicabile il rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a. e ha disposto la conversione del rito. Considerata inoltre l'identità delle questioni con quelle oggetto del procedimento RG 4131/2025, nel quale la Commissione europea aveva chiesto di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, del regolamento UE 2015/1589, il TAR ha ritenuto opportuno richiedere alla Commissione europea di formulare osservazioni scritte anche nel presente giudizio e l'ha autorizzata a partecipare all'udienza di merito per eventuali osservazioni orali. Alla Commissione è stato assegnato il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di causa. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 21 maggio 2026; non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle censure o sulla domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
In caso di cumulo in uno stesso giudizio di azioni soggette riti diversi, si applica il rito ordinario.
La disposizione è stata applicata per convertire il rito e trattare secondo il rito ordinario il giudizio nel quale erano cumulate l'azione di ottemperanza e ordinarie azioni di annullamento.
art. 29, paragrafo 1, Regolamento UE 2015/1589
La Commissione europea può presentare osservazioni scritte.
Il TAR ha utilizzato la disposizione per richiedere alla Commissione europea osservazioni scritte sulle questioni relative alla possibile configurazione di un aiuto di Stato.
art. 29, paragrafo 2, Regolamento UE 2015/1589
La Commissione europea ha chiesto di poter presentare osservazioni scritte e di partecipare all'udienza per formulare osservazioni orali.
La disposizione è richiamata in relazione all'istanza della Commissione europea di intervenire con osservazioni scritte e orali in una causa avente oggetto identico.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
La norma è indicata quale fondamento della domanda subordinata risarcitoria proposta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono cumulate un'azione di ottemperanza e ordinarie azioni di annullamento soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.
- La contemporanea deduzione di censure relative alla violazione del giudicato e di censure fondate sul diretto contrasto dell'atto con la normativa di riferimento integra il cumulo di un'azione di ottemperanza con ordinarie azioni di impugnazione.
- In una controversia nazionale relativa a misure potenzialmente qualificabili come aiuti di Stato, il giudice amministrativo può richiedere alla Commissione europea osservazioni scritte e autorizzarne la partecipazione all'udienza per eventuali osservazioni orali ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE 2015/1589.
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