Cassazione Penale, Sentenza n. 2634/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cristu ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del giudizio abbreviato del Tribunale di Civitavecchia, aveva ridotto la pena a 1 anno e 6 mesi e multa di euro 1.400 per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso in Cassazione prospettava due motivi: (1) vizio di motivazione generico, ossia mancata adeguata risposta alle censure di appello; (2) omessa motivazione con riferimento al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.), domanda espressamente formulata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo rispetto all'omessa motivazione circa il diniego della non menzione. Il primo motivo (vizio di motivazione generico) è stato dichiarato inammissibile per genericità. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la non menzione è distinto dalla sospensione condizionale della pena e persegue la tutela contro la pubblicità della condanna a fini di reinserimento; essendo l'imputata incensurata e priva di precedenti, non emergevano ostativi al riconoscimento del beneficio. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della non menzione e ha disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Utilizzato come riferimento alla partecipazione/concorso nell'azione delittuosa contestata; norma richiamata per delineare la configurazione del reato a carico della ricorrente.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti (delitto contestato): la condanna è stata pronunciata in relazione a questa disposizione.
art. 175 cod. pen.
Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte ha evidenziato che i presupposti per la non menzione sono diversi da quelli della sospensione condizionale e che la mancanza di precedenti favorisce il riconoscimento del beneficio.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Richiamato come base per la declaratoria di legittimità: consente alla Corte di Cassazione, nelle ipotesi previste, di pronunciarsi sulla questione devoluta e di annullare senza rinvio quando il vizio è suscettibile di essere eliminato in sede di legittimità.
Massime di principio
- La non menzione nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.) persegue scopi diversi dalla sospensione condizionale della pena: mentre la sospensione riguarda la non esecuzione della pena per favorire il ravvedimento, la non menzione elimina la pubblicità della condanna per agevolare il reinserimento sociale.
- L'assenza di precedenti penali è un fattore rilevante e favorevole al riconoscimento della non menzione; la sua valutazione deve essere motivata dalla corte territoriale quando la parte la deduce in appello.
- Le censure generiche di carenza motivazionale sono spesso inammissibili in Cassazione se non indicano i punti specifici della decisione cui si contesta la motivazione.
- Se la corte territoriale omette di motivare su una specifica doglianza formulata in appello (es. richiesta di non menzione), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale omissione e disporre il beneficio quando i presupposti risultano acquisiti in fatto e la questione è di legittimità.
- In fase di impugnazione è importante formulare espressamente e con chiarezza le richieste (per es. non menzione) e indicare gli elementi fattuali che ne giustificano la concessione, perché la corte è tenuta a fornire una motivazione specifica su tali punti.
Testo integrale
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