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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 3860 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Giurisdizione - Cartelle recanti crediti Ivs, Inps e infrazioni al codice della strada - Difetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle concernenti crediti IVS, INPS e sanzioni per violazioni del Codice della strada. Poiché si tratta di crediti non tributari, le relative controversie devono essere devolute al giudice ordinario, ferma restando la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava cartelle di pagamento contenenti crediti non tributari, in particolare crediti IVS, crediti INPS e sanzioni per infrazioni al Codice della strada. Il punto decisivo era stabilire se tali provvedimenti esecutivi rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario oppure del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Principio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario

    Il giudice tributario è competente per le controversie relative a tributi e accessori tributari, mentre il giudice ordinario è competente per le controversie aventi a oggetto crediti non tributari, anche quando siano riscossi mediante cartella di pagamento.

  • Crediti IVS e INPS

    I crediti previdenziali e contributivi non hanno natura tributaria; le controversie relative alla loro debenza, riscossione o esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria, secondo le regole applicabili alla materia previdenziale.

  • Sanzioni per violazioni del Codice della strada

    Le sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della strada non sono tributi. Le controversie relative alla loro riscossione mediante cartella spettano pertanto al giudice ordinario.

Massime di principio

  • La presenza di una cartella di pagamento non determina automaticamente la giurisdizione tributaria: occorre verificare la natura sostanziale del credito sottostante.
  • Se la cartella riguarda contributi previdenziali, crediti INPS, IVS o sanzioni amministrative stradali, la controversia deve essere normalmente proposta davanti al giudice ordinario e non davanti alla Corte di giustizia tributaria.
  • In caso di cartelle con crediti di natura diversa, la giurisdizione deve essere valutata separatamente per ciascuna pretesa, in base alla sua natura.
  • La proposizione della domanda davanti al giudice privo di giurisdizione può comportare una declaratoria di difetto di giurisdizione; il processo può tuttavia essere riassunto davanti al giudice competente nei termini previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

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