Sentenza n. 13371/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Piano assistenziale individuale (P.A.I.) disposto da ASL -OMISSIS- e Consorzio -OMISSIS- in data 23.01.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano assistenziale individuale del 23 gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni socio-sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Piano assistenziale individuale del 23 gennaio 2024, adottato dall’ASL e dal Consorzio intercomunale dei servizi e interventi sociali. Il testo non espone nel dettaglio le singole censure dedotte, limitandosi a richiamarle. Il Consorzio ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente non aveva impugnato né il verbale dell’Unità di valutazione multidimensionale distrettuale dell’11 gennaio 2024, posto a fondamento del PAI, né il successivo PAI del 17 ottobre 2024, con il quale l’Amministrazione aveva riesaminato la situazione assistenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro il PAI del 23 gennaio 2024. Il Collegio ha ritenuto che il verbale dell’Unità di valutazione multidimensionale distrettuale costituisca l’atto presupposto, immediatamente lesivo, poiché accerta e valuta lo stato di salute e pondera i bisogni assistenziali, fornendo indicazioni vincolanti per la redazione del PAI. Poiché il ricorrente non aveva impugnato tale verbale né il successivo PAI del 17 ottobre 2024, l’eventuale annullamento del primo PAI non gli avrebbe procurato alcun vantaggio concreto: in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione sarebbe rimasta comunque vincolata alle statuizioni contenute nel verbale presupposto e nel nuovo PAI. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è stata utilizzata dal Consorzio per dedurre l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un Piano assistenziale individuale è redatto sulla base di un verbale dell’Unità di valutazione multidimensionale che accerta lo stato di salute e individua in modo vincolante i bisogni assistenziali, tale verbale costituisce atto presupposto e immediatamente lesivo, autonomamente impugnabile insieme o anteriormente al Piano.
- L’impugnazione del solo Piano assistenziale individuale non consente di ottenere un’utilità concreta se il ricorrente non impugna anche l’atto presupposto vincolante e, nelle more, l’Amministrazione adotta un successivo Piano che riesamina la situazione assistenziale.
- Sussiste sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non può procurare al ricorrente alcun vantaggio concreto, poiché l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, resterebbe vincolata da atti presupposti non impugnati e da un successivo provvedimento non contestato.
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