Cassazione Penale, Sentenza n. 48338/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/06/2023 del Tribunale di Roma, che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Rieti del 19/05/2023 per il reato di truffa pluriaggravata in concorso. Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (art. 606 c.p.p., lett. e); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo alla mancata esclusione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n.5 c.p.) e, conseguentemente, della fattispecie aggravata (n. 2-bis dell'art. 640 c.p.); 3) difetto motivazionale sulla mancata esclusione dell'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n.7 c.p.) e sulla mancata applicazione della circostanza attenuante di speciale tenuità del danno (art. 62, n.4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto invalida la dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dall'avv. Ciro Arino perché priva di procura speciale. È emerso poi che il Tribunale di Rieti, con provvedimento dell'11/07/2023 e su richiesta delle parti mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.), aveva applicato a Pierro una pena e dichiarato la perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari (art. 300, comma 3 c.p.p.), ordinando la liberazione. In tale situazione il ricorso avverso una misura cautelare ormai non più attuale perde interesse, salvo che il ricorrente manifesti nel ricorso la volontà di utilizzare una eventuale pronuncia favorevole in una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione e ciò sia fatto personalmente o tramite difensore munito di procura speciale (art. 315 c.p.p. comma 3; art. 645 c.p.p. comma 1). Dal ricorso non risultava tale manifestazione di volontà, anche perché il ricorrente aveva patteggiato; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Poiché l'inammissibilità è dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (in particolare la carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione e vizi relativi alla applicazione di norme derivanti da errata valutazione), e sulla cui base il ricorrente aveva fondato le eccezioni. La Corte ritiene inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito dei vizi dedotti.
art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamata nell'ambito delle esigenze cautelari che giustificano la misura (esigenza di evitare pericolo di commissione di altri reati della stessa specie). Il ricorrente contestava la motivazione relativa a tale esigenza, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per inammissibilità.
art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa)
Circostanza aggravante dedotta dal giudice a fondamento della qualificazione e aggravamento del reato; il ricorrente chiedeva l'esclusione di tale aggravante, ma la Corte non ha valutato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità)
Ulteriore circostanza aggravante contestata dal ricorrente (mancata esclusione). Anche su questo punto la Corte non è intervenuta nel merito.
art. 62 n. 4 c.p. (circostanza attenuante della speciale tenuità del danno)
Circostanza attenuante che il ricorrente lamentava non essere stata riconosciuta; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.
art. 640 c.p., comma 2, n. 2-bis
Richiamato relativamente alla configurazione della truffa pluriaggravata in presenza della minorata difesa; il ricorrente contestava l'applicazione della fattispecie aggravata.
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento. Il Tribunale di Rieti aveva inflitto una pena su richiesta delle parti ai sensi di questa norma, determinando la perdita di efficacia della misura cautelare in atto.
art. 300 c.p.p., comma 3
Prevede la perdita di efficacia della misura cautelare quando intervenga sentenza o patteggiamento che la rende inidonea; applicato dal Tribunale di Rieti per revocare gli arresti domiciliari.
art. 315 c.p.p., comma 3
Collegato alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ricorda che la domanda è atto riservato alla parte e che l'interesse a mantenere il ricorso per utilizzarlo in sede di riparazione deve essere espressamente e personalmente manifestato.
art. 645 c.p.p., comma 1
Norma collegata sulla riparazione per ingiusta detenzione: insieme all'art. 315 c.p.p. stabilisce che la domanda è atto personale e che la volontà di ricorrere per finalità di riparazione deve essere chiaramente indicata.
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che il difensore senza procura speciale non può validamente rinunciare all'impugnazione, salvo presenza e assenso del rappresentato.
Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019 (Capristo)
Precisa che l'interesse a coltivare il ricorso per finalità di riparazione deve essere manifestato nel ricorso stesso e che la domanda di riparazione è atto riservato alla parte, richiedendo procura speciale se manifestata tramite difensore.
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Principio secondo cui l'interesse a mantenere un ricorso in materia di libertà, al fine di una futura utilizzazione in sede di riparazione, deve essere specificamente e motivatamente dedotto, con indicazione del pregiudizio concreto derivante dall'omissione della pronuncia.
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini)
Stabilisce che l'inammissibilità correlata a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non comporta condanna al pagamento delle spese o di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore richiede procura speciale, salvo che il rappresentato sia presente e non si opponga: senza ciò la rinuncia è invalida.
- Se la misura cautelare impugnata perde efficacia (per esempio per patteggiamento che comporta perdita di efficacia della misura), il ricorso per cassazione può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- Per conservare interesse alla pronuncia al fine di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il ricorrente deve manifestare espressamente tale volontà nel ricorso e, se agisce tramite difensore, il difensore deve essere munito di procura speciale; la domanda di riparazione è atto personale.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente condanna alle spese o a sanzioni se la causa è non imputabile al ricorrente.
- Se si intende contestare vizi di motivazione relativi a circostanze aggravanti o attenuanti, è necessario preservare l'interesse a far decidere la questione (per es. per uso in sede risarcitoria) e assicurare la correttezza formale della rappresentanza processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48043/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48044/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48045/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →