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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49327/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ma non aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado. Il ricorso lamentava violazione degli artt. 163 e 164 c.p., sostenendo che il beneficio era stato accordato in violazione dei limiti normativi poiché l'imputato risultava già gravato da una precedente condanna (quattro anni di reclusione) emergente dal certificato penale, fatto che ostava alla concessione della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame del punto relativo alla sospensione condizionale. La Corte ha rilevato che il giudice di primo grado aveva deciso sulla base di un casellario che non riportava il precedente ostativo (solo un decreto penale), mentre in appello era emersa documentazione diversa che legittimava la revoca del beneficio; pertanto bisogna riesaminare la concessione della sospensione alla luce delle effettive risultanze documentali.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Riferita alle condizioni e ai limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il beneficio fosse stato concesso in violazione dei limiti previsti qualora fossero esistenti precedenti ostativi al momento della decisione.

  • art. 164 cod. pen.

    Attinente agli effetti e alle cause di revoca o incompatibilità della sospensione condizionale; la censura era che la sospensione era incompatibile con precedenti penali dell'imputato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata al condannato (illecito in materia di stupefacenti); la sentenza di merito ha confermato la condanna per tale norma.

  • art. 443 cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di appellabilità nel rito abbreviato: la Corte osserva che, se l'ostatività al beneficio era già sussistente in primo grado, quella pronuncia doveva essere tempestivamente impugnata nei modi previsti per evitare il passaggio in cosa giudicata.

  • art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Citato nel quadro giurisprudenziale richiamato: disciplina le richieste di revoca davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte richiama i limiti interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza in situazioni analoghe.

  • art. 168, comma 4 cod. pen.

    Richiamato come riferimento normativo collegato alla revoca dei benefici in presenza di cause ostative o di precedenti incompatibili; la Corte ne utilizza il principio nell'analisi procedurale.

Massime di principio

  • Se al momento della decisione di primo grado esistono già cause ostative alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale), la sentenza di primo grado va tempestivamente impugnata per evitare il passaggio in cosa giudicata di quella parte.
  • Il giudice d'appello, chiamato a riesaminare la concessione di un beneficio, deve considerare tutta la documentazione aggiornata (certificato penale, casellario). Se emergono precedenti ostativi, deve valutare la revoca del beneficio.
  • La presenza nel casellario di informazioni non corrispondenti alla documentazione successivamente acquisita può giustificare l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio volto a valutare correttamente l'ostatività.
  • Il pubblico ministero può segnalare la violazione delle norme che regolano la sospensione condizionale; la Corte di legittimità può accogliere il ricorso anche se, nel proprio atto di requisitoria in Cassazione, il rappresentante del Ministero aveva chiesto diversamente (es. inammissibilità).
  • In procedimenti speciali (es. rito abbreviato) occorre porre particolare attenzione ai limiti di impugnazione previsti dall'ordinamento, perché condizionano le possibilità di sindacato sulle decisioni che producono effetti definitivi.

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