Cassazione Penale, Sentenza n. 03952/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la decisione che ha disposto la consegna di Domenico Califano all'Autorità giudiziaria della Croazia in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per il reato previsto dall'art. 326 cod. pen. croato (agevolazione all'ingresso, circolazione e soggiorno illegali), denunciando errata applicazione della legge penale nazionale (artt. 18, 18-bis e 19 della legge n. 69/2005) in relazione alla mancata applicazione della "clausola di garanzia" del reinvio in Italia per l'esecuzione della pena o misura custodiale eventualmente irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Lecce e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. La Corte ha stabilito che per il cittadino italiano il requisito soggettivo necessario ai fini della clausola di reinvio è il possesso della cittadinanza italiana (non è necessario accertare il "radicamento"), e ha affermato che la garanzia del reinvio ai sensi dell'art. 19, comma 2, legge n. 69/2005 opera anche con riferimento al mandato di arresto europeo di tipo processuale (inclusi i mandati emessi per esecuzione di ordinanze cautelari). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se il giudice rinuncia a subordinare la consegna alla condizione del reinvio in Italia, deve motivare specificamente tale scelta indicando gli elementi e i criteri considerati, con particolare riguardo alle esigenze di reinserimento sociale. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
L'articolo disciplina i presupposti per il rifiuto della consegna; la Corte osserva che la valutazione del "radicamento" prevista per i non cittadini mira a rilevare la residenza o dimora effettiva, ma per il cittadino italiano il possesso della cittadinanza è sufficiente e rende irrilevante un accertamento ulteriore sul radicamento.
L'art. 18-bis contiene disposizioni integrative sul radicamento; la Corte riconduce l'onere di verifica del radicamento soprattutto ai non cittadini, mentre per il cittadino italiano non è richiesto l'accertamento del radicamento in presenza della cittadinanza.
L'art. 19, comma 2, prevede la clausola di garanzia del reinvio in Italia dopo il processo; la Corte interpreta tale disposizione nel senso che la garanzia si applica anche ai mandati processuali e che per il cittadino italiano il requisito soggettivo è soddisfatto dalla sola cittadinanza. Inoltre la clausola, se non applicata, richiede motivazione specifica da parte del giudice.
Prevede gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza ordina l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti da questa norma.
Decisione quadro 2002/584/GAI (richiamata)
art. 5 (richiamato nel testo come riprodotto dall'art. 19)
La Decisione quadro costituisce la fonte comunitaria della garanzia del reinvio; la Corte rileva che la disposizione nazionale riproduce testualmente la garanzia prevista a livello europeo e ne ribadisce la funzione di evitare duplicazioni procedurali e promuovere il reinserimento.
Massime di principio
- Per il cittadino italiano il requisito soggettivo per valutare l'applicabilità della clausola di reinvio è il possesso della cittadinanza: non è necessario un accertamento del "radicamento" (residenza/dimora continuativa) sul territorio nazionale.
- La clausola di reinvio prevista dall'art. 19, comma 2, legge n. 69/2005 si applica anche ai mandati di arresto europei di tipo processuale, inclusi quelli emessi per l'esecuzione di misure cautelari.
- Il meccanismo del reinvio ha la finalità di evitare la duplicazione delle procedure (processo nello Stato richiedente e successiva procedura esecutiva) e di favorire il reinserimento sociale dell'interessato; pertanto deve essere attentamente considerato dal giudice nazionale.
- La clausola di reinvio è facoltativa ma, se il giudice decide di non subordinare la consegna al reinvio in Italia, è tenuto a motivare specificamente la decisione, indicando i criteri e gli elementi valutati, con particolare riferimento alle esigenze di reinserimento.
- Per i cittadini di altri Stati membri (non italiani) resta rilevante l'accertamento del "radicamento" (di norma con riferimento a residenza o dimora continuativa, spesso quinquennale) come presupposto per la garanzia del reinvio, secondo quanto previsto dall'art. 18-bis.
- In casi simili il difensore dovrebbe chiedere espressamente l'applicazione della clausola di reinvio e, se negata, richiedere motivazione dettagliata; il giudice dovrà riesaminare la questione alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
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