Cassazione Penale, Sentenza n. 16970/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, lamentando un errore di persona e la mancata valutazione individuale della sua posizione. Sosteneva che il Tribunale aveva confuso la sua posizione con quella di altro coimputato (Antimo Di Micco), valutando reati e circostanze non riferibili a lui; inoltre deduceva che il giudicato cautelare non fosse immutabile, che fosse rilevante la lunga distanza temporale dall'ultima condotta contestata e l'assenza di collegamenti successivi con l'associazione, elementi idonei ad attenuare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che nell'ordinanza impugnata il Tribunale aveva confuso i due imputati omonimi, utilizzando nella motivazione fatti e reati riferibili in parte all'altro soggetto. Tale errore di persona ha determinato una motivazione difettosa e parzialmente non riferibile al ricorrente. Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. (non è stata disposta la sostituzione della misura in sede di cassazione, ma il nuovo esame in sede di merito).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamate come criteri di censura per il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure relative a vizio di motivazione e travisamento del fatto fossero fondate alla luce dell'errore di persona.
art. 274 cod. proc. pen.
Citato tra le norme richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e contestazione degli elementi di fatto; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione rispetto alle posizioni individuali.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la sentenza sottolinea l'esigenza di valutazione individualizzata.
art. 284 cod. proc. pen.
Norma riferibile alla valutazione della congruità delle misure; la Corte ha ravvisato carenza motivazionale dovuta alla confusione tra imputati.
art. 292 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il rilievo dell'art. 292 (nullità per carenza di motivazione o di valutazione individuale), ritenendo che l'errore di persona abbia determinato una motivazione nulla o comunque difettosa.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale dell'appello in sede cautelare citata nel procedimento; la Corte ha esaminato la vicenda nel quadro di tale rimedio (appello ex art. 310 c.p.p.).
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per individuare la competenza del giudice al quale rinviare il nuovo giudizio; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli ai sensi di tale disposizione.
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali sui reati contestati (associazione e reati finiti): la Corte ha evidenziato che il delitto associativo era l'unico reato comune ai due omonimi, mentre gli altri reati-fine richiamati in ordinanza non erano tutti riferibili al ricorrente.
Massime di principio
- Un errore di persona nella motivazione di un provvedimento cautelare (confusione tra imputati omonimi) può rendere la motivazione viziata e determinare l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame.
- Il giudice deve effettuare una valutazione individuale e specifica della posizione dell'imputato; la mancata individualizzazione delle esigenze cautelari può integrare una nullità o vizio di motivazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p.
- La presenza di un giudicato di primo grado non esclude l'esame critico delle esigenze cautelari: la sentenza di merito può costituire elemento di fatto da valutare nell'istanza cautelare, ma l'errore di identificazione tra soggetti prevale e necessita di nuovo esame.
- Quando la documentazione processuale dimostra che reati o circostanze sono riferibili a un diverso coimputato, la parte interessata deve chiedere la correzione o l'annullamento del provvedimento: la Cassazione può disporre il rinvio per evitare decisioni basate su valutazioni errate.
- In casi in cui l'errore sia evidente e decisivo, la Corte di legittimità può annullare senza esaminare ulteriormente la sostanza delle esigenze cautelari, disponendo il rinvio per nuova valutazione da parte del giudice competente.
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