Sentenza n. 879/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento - dell’atto prot. nr. -OMISSIS-, del Comandante della Compagnia Carabinieri di-OMISSIS-, ad oggetto la comunicazione dell’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, oltre che richiamato nella predetta comunicazione; - ove necessario, dell’atto di contestazione degli addebiti prot. n.-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero, preceduta dalla contestazione degli addebiti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero irrogata in relazione a una ritenuta persistente inerzia e a un ingiustificato ritardo nella trattazione di una pratica di codice rosso richiesta dalla Procura della Repubblica, condotta ritenuta lesiva dei doveri connessi allo status militare e del prestigio dell'Arma dei Carabinieri. Ha dedotto la violazione di legge e l'eccesso di potere, contestando preliminarmente l'intempestività e la genericità dell'atto di contestazione degli addebiti, il difetto di motivazione e, nel merito, l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare. Il Ministero della Difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omesso previo esperimento del ricorso gerarchico previsto dall'art. 1363, comma 2, del d.lgs. 66/2010.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi relativi alla legittimità della contestazione e della sanzione. L'art. 1363, comma 2, del d.lgs. 66/2010 stabilisce che contro le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale se non sia stato previamente esperito il ricorso gerarchico, oppure se non siano decorsi novanta giorni dalla sua presentazione. Il previo ricorso gerarchico costituisce una condizione di proponibilità dell'azione giurisdizionale e il suo mancato esperimento impedisce una pronuncia di merito, imponendo la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il giudice ha ritenuto tale filtro compatibile con gli artt. 24 e 113 Cost., con gli artt. 6 e 13 CEDU e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in ragione della specialità dell'ordinamento militare, della non gravosità dell'adempimento, della possibilità di dedurre anche vizi di merito e del temporaneo differimento dell'accesso alla tutela giurisdizionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1363, comma 2, d.lgs. 66/2010
Avverso le sanzioni disciplinari di corpo, non è ammesso ricorso giurisdizionale, se prima non è stato esperito ricorso gerarchico, o siano decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso.
La disposizione configura il previo ricorso gerarchico, ovvero il decorso di novanta giorni dalla sua presentazione, come condizione di proponibilità dell'azione giurisdizionale contro una sanzione disciplinare di corpo. La sua omissione determina l'inammissibilità del ricorso immediatamente proposto al giudice amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il mancato esperimento del ricorso gerarchico costituisce una ragione ostativa alla pronuncia di merito e impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale.
artt. 24 e 113 Cost.
Il previo filtro gerarchico non è incompatibile con il diritto di difesa e con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, poiché comporta soltanto un temporaneo differimento dell'accesso al giudice.
artt. 6 e 13 CEDU
La condizione di previo esperimento del ricorso gerarchico è stata ritenuta compatibile con le garanzie convenzionali di accesso alla giustizia e di ricorso effettivo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il filtro amministrativo preventivo previsto per le sanzioni disciplinari di corpo non viola il diritto a un ricorso effettivo, trattandosi di un adempimento non particolarmente gravoso e di un differimento temporaneo della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Contro una sanzione disciplinare di corpo irrogata a un militare, il ricorso giurisdizionale è proponibile soltanto dopo l'esperimento del ricorso gerarchico o, in alternativa, dopo il decorso di novanta giorni dalla sua presentazione.
- Il previo ricorso gerarchico previsto dall'art. 1363, comma 2, del d.lgs. 66/2010 costituisce una condizione di proponibilità dell'azione giurisdizionale e non un dovere disciplinare del militare; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso immediatamente proposto al giudice amministrativo.
- La condizione di previo esperimento del ricorso gerarchico contro le sanzioni disciplinari di corpo è compatibile con il diritto di difesa e con il diritto alla tutela giurisdizionale, poiché il rimedio è non gravoso, consente anche censure di merito e determina soltanto un temporaneo differimento dell'accesso al giudice.
- In mancanza della condizione di proponibilità prevista dall'art. 1363, comma 2, del d.lgs. 66/2010, il giudice amministrativo deve arrestarsi a una pronuncia processuale di inammissibilità, senza esaminare i vizi dedotti contro la contestazione degli addebiti o contro la sanzione disciplinare.
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