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Sentenza

Sentenza n. 972/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 652/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza, con la quale è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il precedentemente adottato decreto ingiuntivo n. 264/2017; - la adozione di misure ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d) del codice del processo amministrativo per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata; - la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva confermato e dichiarato definitivamente esecutivo un decreto ingiuntivo e condannato l’Opera Pia al pagamento di euro 4.629,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 652/2025 del Tribunale di Caltagirone, notificata in forma esecutiva il 29 luglio 2025, lamentando il mancato pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.629,00 oltre accessori di legge e distratte in suo favore. Ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, l’adozione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. in caso di ulteriore inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il rispetto del termine dilatorio e il passaggio in giudicato della sentenza civile, attestato dalla segreteria del Tribunale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la pretesa creditoria era fondata sul titolo giudiziale civile passato in giudicato e che l’amministrazione non aveva adempiuto. Ha ordinato all’Opera Pia di pagare al ricorrente euro 4.629,00 oltre accessori di legge entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora il Segretario Generale del Comune di Caltagirone quale commissario ad acta, con il compito di assicurare l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza infruttuosa del primo termine. Ha invece respinto la richiesta di ulteriori misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., ritenendo adeguatamente tutelata la posizione del creditore dalla nomina del commissario ad acta, anche in assenza, nel titolo ottemperando, di una clausola relativa agli interessi legali fino al soddisfo. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, come modificato

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto risultava decorso.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente l’adozione di misure in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione; nel caso concreto il TAR ha respinto la relativa richiesta, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo formato dal giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato del titolo, salvo che si tratti di ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura adeguata a tutelare il creditore, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori misure coercitive richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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