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Sentenza

Sentenza n. 1997/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l’emissione della Carta del docente e l’accredito di 3.000 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’emissione in suo favore della Carta del docente e all’assegnazione sulla stessa di 3.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero si è costituito. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione relativa alla notifica del titolo esecutivo, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato anziché presso la sede dell’amministrazione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione presso la sua sede reale. La ricorrente aveva inoltre trasmesso una diffida ad adempiere, ma tale atto non è stato considerato equivalente alla formale notifica del titolo; non era stata neppure provata l’allegazione alla diffida di una copia autentica della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima di promuovere l’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, compreso il giudizio di ottemperanza, devono decorrere 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione. La notifica deve essere eseguita presso la sede reale dell’amministrazione, perché la funzione dell’adempimento è assicurare che l’amministrazione sia effettivamente informata della pretesa esecutiva. La notifica presso l’Avvocatura dello Stato, quale organo incaricato ex lege del patrocinio, non è equipollente alla notifica presso la sede dell’amministrazione. Neppure una diffida ad adempiere può sostituire la formale notifica, tanto più in assenza della prova che vi fosse allegata una copia autentica della sentenza. Le spese sono state compensate, considerato il carattere meramente formale delle difese dell’amministrazione e il fatto che quest’ultima non aveva sollevato la questione posta a fondamento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    al fine di poter procedere ad un’azione esecutiva nei confronti di un’amministrazione ... è necessario che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo alla stessa amministrazione

    Il termine dilatorio di 120 giorni è condizione necessaria anche per proporre il giudizio di ottemperanza. La notifica del titolo deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107

    La disposizione è richiamata nel contenuto della sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza, con riferimento all’utilizzo della Carta del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione)

    La disposizione è richiamata nel titolo giudiziale con riferimento agli interessi e alla rivalutazione dovuti sull’importo da accreditare.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, il titolo esecutivo deve essere notificato all’amministrazione presso la sua sede reale; la notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, pur quando quest’ultima abbia rappresentato l’amministrazione nel giudizio di cognizione, non è equipollente.
  • La diffida ad adempiere non sostituisce la formale notifica del titolo esecutivo richiesta per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza; occorre inoltre provare che l’amministrazione abbia acquisito il titolo in forma autentica.
  • La mancata dimostrazione della rituale notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e del decorso del termine di 120 giorni comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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