Regolamento (UE) 2023/1692
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1692 della Commissione del 30 agosto 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva una modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken". La decisione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile nella versione anteriore al 7 dicembre 2021 per effetto delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2021/2117. Non essendo stata presentata alcuna opposizione motivata, la modifica viene definitivamente approvata e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare relativo all’IGP "Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken", registrata a livello UE. Riguarda la domanda presentata dalla Germania e l’approvazione, da parte della Commissione, di una modifica non minore del disciplinare ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, nella versione applicabile prima del 7 dicembre 2021. Non disciplina in generale la produzione o la commercializzazione del prodotto, ma esclusivamente la procedura di modifica del disciplinare e la sua approvazione a livello unionale.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1692 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken". Il provvedimento si inserisce nella disciplina unionale dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e applica, per ragioni transitorie, le regole procedurali anteriori al 7 dicembre 2021.
Contesto normativo e transitorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’intervento. Richiama inoltre l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117, che dispone la continuazione dell’applicazione delle norme previgenti per le domande di approvazione di modifica del disciplinare ricevute dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima dell’8 giugno 2022. In questo quadro, la domanda della Germania, ricevuta il 7 febbraio 2022, è stata esaminata secondo la disciplina precedente al 7 dicembre 2021.
Procedura seguita dalla Commissione
La domanda di modifica è stata esaminata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, e dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come applicabile prima del 7 dicembre 2021. La modifica è stata qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è approvata senza ulteriori passaggi procedurali controversi. L’effetto pratico del regolamento è quindi quello di consolidare, a livello unionale, la versione modificata del disciplinare dell’IGP.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene altresì ribadita la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa all’IGP "Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken".
Base procedurale e qualificazione della modifica
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e applica la disciplina procedurale previgente al 7 dicembre 2021, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117, poiché la domanda è stata ricevuta il 7 febbraio 2022 ma rientra nel regime transitorio per le domande di approvazione di modifica ricevute prima dell’8 giugno 2022. La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Esame della domanda e assenza di opposizioni
La domanda della Germania è stata esaminata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, e dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, nella versione applicabile prima del 7 dicembre 2021. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede all’approvazione della modifica.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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