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Sentenza

Sentenza n. 93/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi a.s. 2025 / 2026, prot. n. 11083 del 19 settembre 2025 con cui il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 1° -OMISSIS-(-OMISSIS-) - codice meccanografico -OMISSIS--OMISSIS-, ha così disposto l’assegnazione dei docenti di sostegno all’alunna per 18 ore; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente e relazionati all'assegnazione delle ore richieste e stabilite nella Pei e dei docenti di sostegno; per l'accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità e necessità dell'accompagno, all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, per l'anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell'Amministrazione ad assegnare alla stessa gli insegnanti specializzati di sostegno per n. 30 (trenta) ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla minore per effetto della mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica e per non aver potuto usufruire di tale insegnamento dall'inizio dell'anno scolastico (11 settembre 2025) sino all'esecuzione degli emanandi provvedimenti giudiziari da quantificarsi in via equitativa.

Giustizia amministrativa202500774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico alla minore per l'anno scolastico 2025/2026, nonostante la proposta del GLO di 30 ore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l'istituto scolastico ha assegnato alla minore, riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, soltanto 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'accertamento del diritto a 30 ore, corrispondenti all'intero orario di frequenza, nonché il risarcimento dei danni. È stato dedotto un unico motivo di illegittimità, consistente nel difetto di motivazione dell'atto, in quanto il provvedimento non avrebbe spiegato le ragioni della riduzione rispetto alla proposta del GLO del 29 aprile 2025, che aveva individuato in 30 ore settimanali il fabbisogno necessario per garantire l'inclusione scolastica. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che esigenze organizzative, finanziarie o di disponibilità del personale non potessero comprimere il diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione della minore. È stata anche proposta domanda risarcitoria per la mancata fruizione delle ore di sostegno dall'inizio dell'anno scolastico sino all'esecuzione delle misure giudiziarie.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che l'assegnazione delle ore di sostegno costituisca esercizio di potere autoritativo nell'organizzazione del servizio pubblico dell'istruzione. Nel merito, ha accolto la censura di difetto di motivazione e ha annullato il decreto di assegnazione. Il GLO aveva proposto 30 ore settimanali sulla base della situazione concreta della minore, mentre l'atto impugnato si era limitato a richiamare l'organico di fatto, senza illustrare le ragioni della riduzione a 18 ore né confrontarsi con le esigenze individuali dell'alunna e con la proposta del GLO. Il Collegio ha ribadito che il procedimento di assegnazione non si esaurisce nel PEI e che le valutazioni dell'amministrazione devono essere ancorate alla condizione concreta dell'alunno. Ha inoltre escluso che la scarsità delle risorse finanziarie o umane possa giustificare limiti generali e astratti al sostegno necessario, potendo il fabbisogno arrivare, nei casi di disabilità grave, alla copertura dell'intero orario e al rapporto 1:1. La domanda risarcitoria è stata respinta perché i ricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti a provare l'an e il quantum del danno, non potendo la liquidazione equitativa supplire all'assenza di prova. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    La minore è qualificata come persona con handicap in situazione di gravità, presupposto della tutela rafforzata in materia di sostegno scolastico.

  • art. 38, comma 3, Cost.

    Il diritto all'istruzione e all'integrazione della persona con disabilità costituisce un diritto fondamentale cui deve essere assicurato un nucleo indefettibile di garanzie.

  • artt. 2, 3 e 38 Cost.

    I principi di solidarietà, uguaglianza sostanziale e tutela delle persone con disabilità impongono una protezione effettiva del diritto all'istruzione.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2017

    Il procedimento di assegnazione delle ore di sostegno comprende la proposta del GLO, la richiesta del dirigente scolastico e la successiva attribuzione del beneficio; il PEI non esaurisce il procedimento.

  • art. 15 l. n. 104/1992

    Costituisce la base normativa del procedimento e del ruolo del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

  • art. 10, comma 5, l. n. 122/2010

    In sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il GLO elabora “proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”.

    Attribuisce rilievo alla proposta del GLO sull'individuazione delle risorse necessarie, comprese le ore di sostegno.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione della sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La controversia sull'assegnazione delle ore di sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando riguarda provvedimenti adottati dall'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali sull'organizzazione del servizio pubblico dell'istruzione.
  • Il procedimento di assegnazione delle ore di sostegno non si esaurisce con l'elaborazione del PEI: la proposta del GLO, la richiesta del dirigente scolastico e l'atto finale di attribuzione costituiscono fasi coordinate del procedimento.
  • Il provvedimento che assegna un numero di ore di sostegno inferiore a quello proposto dal GLO deve indicare le ragioni della riduzione e rapportarsi alla situazione concreta, alle condizioni personali e alle esigenze educative dell'alunno; il mero richiamo all'organico di fatto non integra una motivazione sufficiente.
  • Il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità grave prevale sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa pubblica; il sostegno può essere assegnato anche per l'intero orario di frequenza, sino al rapporto 1:1, quando ciò risulti necessario in relazione alla situazione individuale.
  • La domanda risarcitoria per la mancata assegnazione delle ore di sostegno richiede la prova dell'esistenza del danno e della sua entità; la richiesta di liquidazione equitativa non esonera il ricorrente dall'assolvimento dell'onere probatorio sull'an e sul quantum.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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