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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33636/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che applicava la continuazione tra due sentenze irrevocabili per reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990; il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.) per aver il giudice dell'esecuzione operato un aumento di pena per la continuazione che, secondo il ricorrente, avrebbe modificato in pejus il trattamento sanzionatorio già determinato in sede di cognizione; (2) carenza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) circa la misura dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e senza richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che il limite di legge (art. 671, comma 2, c.p.p.: pena non superiore alla somma delle pene inflitte) non sia stato violato e che non sussista una modifica in peius per i reati-satellite considerati, anche alla luce della distinzione tra fatti diversi. Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza della Corte d'Appello non motivava adeguatamente l'entità dell'aumento di pena operato per il reato oggetto della seconda sentenza (aumento quantificato in misura prossima alla pena già irrogata in cognizione), omettendo di esplicitare la valutazione degli elementi previsti dall'art. 133 c.p. La Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente a questo profilo e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo giudizio con motivazione conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione determina la pena complessiva purché non superiore alla somma delle pene inflitte con le singole sentenze; tale limite è stato ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze, gravità del fatto, personalità del reo) che il giudice dell'esecuzione deve richiamare e applicare, motivando distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena entro i parametri di legge; tale discrezionalità richiede adeguata motivazione per consentire controllo di legittimità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) errore di diritto, lett. e) carenza o contraddittorietà della motivazione; sono state invocate rispettivamente per contestare l'aumento di pena e la mancanza di motivazione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Criterio per individuare il reato più grave in caso di continuazione, utilizzato dal giudice dell'esecuzione per stabilire la pena-base e gli aumenti.

  • art. 73 DPR n. 309 del 1990

    comma 4 (e comma 1 per alcuni fatti)

    Norma sostanziale di riferimento per i reati di detenzione/spaccio di stupefacenti cui si riferivano le sentenze, oggetto della continuazione.

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento al rito del patteggiamento (applicazione della pena su accordo) che ha originato una delle sentenze considerate nella continuazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena complessiva per continuazione purché il risultato non superi la somma delle pene inflitte con le singole sentenze (art. 671, comma 2 c.p.p.).
  • Quando il giudice dell'esecuzione aumenta la pena per reati-satellite deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione deve essere tanto più articolata quanto più l'aumento si avvicina alla pena già inflitta in cognizione.
  • Non costituisce automaticamente violazione del divieto di 'pejus' il fatto che l'aumento complessivo in esecuzione differisca da precedenti incrementi operati in cognizione per reati diversi: occorre verificare il confronto rispetto alla misura specificamente determinata per lo stesso reato-satellite nella sentenza di cognizione.
  • La discrezionalità del giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena richiede motivazione chiara e sufficiente per consentire il controllo di legittimità; la mera indicazione numerica dell'aumento è insufficiente.
  • In caso di carenza motivazionale sull'aumento di pena la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio in cui il giudice deve conformarsi ai principi di motivazione indicati.

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