Sentenza n. 2130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00226/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro gli atti di proclamazione degli eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Campobasso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano le operazioni elettorali del primo turno dell'8 e 9 giugno 2024, chiedendo in via principale la correzione del risultato mediante riconteggio dei voti e la proclamazione del candidato appellante quale Sindaco al primo turno, e in subordine l'annullamento delle operazioni in singole sezioni o dell'intera tornata elettorale. Le censure riguardavano incongruenze nei verbali, nel numero delle schede consegnate, autenticate, utilizzate, non utilizzate e rinvenute, nella corrispondenza tra votanti e schede scrutinate, nonché l'asserito rischio del fenomeno delle cosiddette schede ballerine. Gli appellanti contestavano inoltre la ricostruzione del TAR relativa alle sezioni nelle quali erano state riscontrate schede autenticate non rinvenute, la valutazione della prova di resistenza, l'intervento dell'Ufficio Centrale Elettorale nella sezione 9 e alcune ulteriori irregolarità emerse o dedotte tardivamente. Il terzo motivo, relativo all'ammissione di alcune liste, è stato rinunciato; il rigetto della censura concernente il contrassegno di una lista è stato oggetto di acquiescenza. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente delimitato il thema decidendum alla verifica dell'eventuale vittoria al primo turno del candidato Sindaco, escludendo che il ricorso consentisse di scrutinare autonomamente la corretta attribuzione dei voti ai candidati al Consiglio comunale. Ha inoltre ritenuto inammissibili o improcedibili le censure nuove, non riconducibili ai motivi originari e non introdotte con motivi aggiunti.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il giudice ha ritenuto che il giudizio elettorale abbia natura soggettiva e sia delimitato dal principio della domanda: le verifiche istruttorie possono essere valutate soltanto nei limiti delle specifiche censure tempestivamente dedotte. Le contestazioni nuove, fondate su incongruenze emerse dalla verificazione ma non prospettate nel ricorso introduttivo, sono state dichiarate inammissibili o comunque non esaminabili; non è consentito utilizzare la verificazione per ampliare la causa petendi o il petitum senza motivi aggiunti. Per le sezioni del secondo gruppo, le discordanze sono state ricondotte a errori materiali o carenze formali di verbalizzazione, superate dal confronto complessivo tra verbali, liste elettorali, registri delle tessere, tabelle di scrutinio e schede rinvenute. È stato applicato il principio di strumentalità delle forme, secondo cui le irregolarità formali non comportano l'annullamento se non compromettono la ricostruzione della volontà elettorale. Quanto alla sezione 9, l'intervento dell'Ufficio Centrale Elettorale è stato ritenuto compatibile con l'art. 72 d.P.R. 570/1960, poiché riconducibile al potere-dovere di correggere e riassumere i dati sezionali senza modificare arbitrariamente i risultati. Sono state confermate 54 schede complessivamente non rinvenute nelle sezioni 6, 8, 9, 14, 23, 27, 33 e 54; 53 sono state ritenute comunque votate, scrutinate e contenenti voti validi, mentre una sola, riferita alla sezione 8, è rimasta non spiegata. Tale irregolarità isolata non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il fenomeno delle schede ballerine né un generale inquinamento del voto. La prova di resistenza è stata quindi correttamente applicata: il margine di 558 voti che separava il candidato dalla soglia necessaria per la vittoria al primo turno non poteva essere superato dalle 53 schede non riscontrate, anche considerando le rettifiche del risultato elettorale. L'onere di provare il fenomeno delle schede ballerine gravava sugli appellanti, che non hanno fornito elementi ulteriori rispetto alle carenze documentali. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 72 d.P.R. 570/1960
potere-dovere dell'Ufficio Centrale Elettorale di emendare e riassumere le risultanze dei verbali sezionali, senza modificare i risultati dei voti delle singole sezioni
L'Ufficio Centrale Elettorale può svolgere anche un'attività sostanzialmente ricostruttiva e correttiva dei dati sezionali quando ciò sia necessario per emendare incongruenze dei verbali e ricondurre il risultato complessivo agli esiti dello scrutinio, purché non modifichi arbitrariamente i risultati delle singole sezioni.
art. 66 c.p.a.
La verificazione è un mezzo istruttorio diretto ad accertare fatti e dati rilevanti, ma non amplia il thema decidendum, che resta delimitato dalle censure tempestivamente dedotte dalla parte.
artt. 77 e 79 d.P.R. 570/1960
correzione del dato elettorale mediante riconteggio
Sono stati richiamati quali disposizioni poste a fondamento della domanda di correzione del risultato elettorale mediante riconteggio.
d.lgs. 104/2010
principio della domanda e disciplina del giudizio amministrativo
Nel giudizio elettorale il giudice amministrativo esercita una cognizione di natura soggettiva, delimitata dalla domanda, dalla causa petendi e dall'interesse concreto fatto valere.
d.P.R. 570/1960
disciplina delle elezioni comunali
La disciplina delle operazioni elettorali comunali è stata applicata secondo il principio di strumentalità delle forme e secondo la necessità di dimostrare un'incidenza concreta delle irregolarità sulla genuinità del voto.
Massime di principio
- Il giudizio elettorale amministrativo ha natura soggettiva e non costituisce una giurisdizione oggettiva di controllo generale sulla regolarità delle elezioni: il giudice è vincolato al contenuto della domanda, alla causa petendi e all'interesse concreto dedotto dalla parte.
- La verificazione non può ampliare il thema decidendum né trasformare in nuove censure le irregolarità emerse nel corso dell'istruttoria. Sono ammissibili soltanto le risultanze istruttorie riconducibili alle contestazioni originarie, tempestivamente riferite alla natura del vizio, alle schede e alle sezioni interessate; le censure nuove richiedono la rituale proposizione di motivi aggiunti e non possono comunque mutare le ragioni fondanti della domanda.
- Nel procedimento elettorale, gli errori materiali o le lacune formali dei verbali non comportano l'annullamento delle operazioni quando il confronto complessivo con liste elettorali, registri, tabelle di scrutinio e schede consenta di ricostruire con sufficiente certezza il dato sostanziale e non emerga una concreta compromissione della volontà dell'elettorato.
- Il mancato rinvenimento di schede autenticate non dimostra di per sé il fenomeno delle cosiddette schede ballerine. Chi lo deduce deve fornire, oltre alla mera discrasia documentale, un quadro indiziario complessivo e concreto idoneo a rendere verosimile l'uso reiterato o fraudolento delle schede e un condizionamento del risultato elettorale.
- La prova di resistenza può essere applicata quando le irregolarità accertate non delineano un quadro generale, grave e sistematico di inquinamento del voto e il numero dei voti incerti o irregolari non è quantitativamente idoneo a modificare il risultato o a consentire il superamento della soglia elettorale necessaria per la proclamazione.
- L'Ufficio Centrale Elettorale, nell'esercizio del potere-dovere di emendare le risultanze dei verbali sezionali, può ricostruire e riassumere i dati delle operazioni di scrutinio anche mediante una rinnovata verifica materiale, purché l'intervento sia volto a correggere incongruenze documentali e non si traduca in una libera modifica dei risultati delle singole sezioni.
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