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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24336/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'opposizione al diniego della restituzione di somme di denaro sequestrate a seguito di perquisizione. La difesa contestava la carenza e l'illogicità della motivazione del G.i.p. circa il nesso tra le somme sequestrate e le imputazioni (era contestata ricettazione; la droga rinvenuta era modesta e dava luogo solo a segnalazione amministrativa; mancavano elementi per ritenere attività di spaccio). Si osservava inoltre che, al massimo, poteva ipotizzarsi l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (che non consente la confisca di somme non provenienti direttamente dall'attività delittuosa) e che l'indagato aveva fornito spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro (risparmi, lavoro, vendita vettura). Era infine contestata l'assenza di una indicazione delle specifiche finalità probatorie che giustificassero il sequestro.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al G.i.p. del Tribunale di Roma per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione come del tutto carente sia quanto alla riconducibilità delle somme a una specifica fattispecie di reato, sia quanto all'indicazione delle finalità probatorie che giustificassero il mantenimento del vincolo. Ha richiamato il principio secondo cui, quando si contesta la provenienza del denaro da reati, occorre indicare la tipologia di delitti ritenuti sorgente del denaro e valutare se, anche astrattamente, dagli elementi raccolti emerga tale provenienza; inoltre, per sequestri a fini di prova, è necessaria la specifica indicazione delle finalità probatorie perseguite (per il denaro, es. elementi di tracciabilità come numeri di serie o segnature). In mancanza di adeguata motivazione il provvedimento è stato annullato con rinvio.

Norme richiamate

  • d.p.r. 309/1990 (art. 73, comma 5)

    art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90

    Tale disposizione attiene a ipotesi di detenzione di stupefacenti per uso personale; la Corte osserva che essa non giustifica la confisca di somme di denaro che non risultino provento diretto dell'attività delittuosa.

  • Sez. Unite, sent. Botticelli

    Sez. Unite, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 0

    Richiama il principio che il sequestro per finalità probatorie richiede la specifica indicazione delle finalità di prova perseguite con la sottrazione della disponibilità degli oggetti sequestrati.

  • Giurisprudenza di legittimità (esempi)

    Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 0; Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229 - 0; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 0

    Consolidato orientamento secondo cui, quando si contesta la provenienza del denaro da fatti delittuosi, non è sufficiente l'elemento quantitativo o affermazioni generiche: è necessario individuare la tipologia di reati presunti produttori del denaro e motivare con riferimento a concrete risultanze investigative.

Massime di principio

  • Se viene sequestrato denaro a fini probatori, l'autorità deve indicare chiaramente quale tipologia di reato si ritiene possa essere la fonte del denaro e motivare, con riferimento a elementi di indagine, la sussistenza anche solo astratta di tale provenienza.
  • Il sequestro a fini probatori richiede la specifica indicazione delle finalità probatorie perseguite mediante la sottrazione della disponibilità degli oggetti: per il denaro, va dimostrato come il vincolo consenta di soddisfare prove (es. tracciabilità tramite numeri di serie, segnature, macchiature, o prova di falsificazione).
  • La mera presenza di una modesta quantità di stupefacente o l'ammontare del contante non costituiscono di per sé elementi sufficienti a fondare il nesso con attività di spaccio o con il provento di reati senza ulteriori riscontri investigativi.
  • La difesa può e deve fornire spiegazioni sulla provenienza del denaro (risparmi, lavoro, vendita beni); il giudice deve valutare tali giustificazioni e motivare il perché le ritenga insufficienti prima di confermare il sequestro.
  • In assenza di adeguata motivazione sul nesso tra denaro e reato e sulle finalità probatorie, il provvedimento di sequestro è suscettibile di annullamento in sede di impugnazione.

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