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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24155/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall’amministrazione finanziaria per le imposte di successione e ipocatastali dovute in relazione a una dichiarazione di successione presentata dopo il decesso di un soggetto. I giudici di merito avevano parzialmente accolto l’impugnazione della contribuente e la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato la propria difesa e si fosse fondata su una perizia di parte ritenuta generica e stereotipata, senza considerare che la rettifica di maggior valore degli immobili si basava anche su due atti di compravendita stipulati dalla contribuente un mese dopo la dichiarazione di successione; (2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 346 del 1990, art. 34, del d.lgs. n. 347 del 1990, art. 13, e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR non avesse valutato adeguatamente le prove dell’Ufficio, costituite dai due atti di compravendita che contraddicevano la stima di parte e dimostravano il rilievo ambientale e turistico degli immobili, limitandosi a valorizzare in modo generico la prova della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la censura di cui all’art. 112 c.p.c. era mal posta: non si trattava di omessa pronuncia su domanda o eccezione, ma semmai di critica all’omesso esame di dati fattuali, tema che non integra di per sé violazione dell’art. 112. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la violazione dell’art. 2697 c.c. non ricorre quando il giudice non abbia invertito l’onere della prova, essendo l’accertamento di merito fondato sull’assolvimento dell’onere della prova contraria da parte della contribuente; inoltre le doglianze investivano la valutazione delle prove e l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., limiti peraltro non rispettati, specie in regime di doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell’intimata; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.

    La violazione dell’art. 112 c.p.c. riguarda l’omessa pronuncia su domanda o eccezione; non può essere usata per censurare il mero omesso esame di dati fattuali che avrebbero potuto condurre a diversa decisione.

  • art. 2697 c.c.

    art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice abbia invece ritenuto assolto l’onere della prova contraria da parte del soggetto gravato.

  • d.lgs. n. 346 del 1990, art. 34

    Richiamato come norma sui criteri legali di accertamento e rettifica dell’imposta di successione, ma non ritenuto violato dalla decisione di merito.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 13

    Richiamato in relazione ai criteri di rettifica e liquidazione delle imposte ipocatastali, senza che la Corte ravvisasse una sua falsa applicazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di cassazione sull’accertamento in fatto è consentito solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, secondo i rigorosi presupposti previsti dalla norma.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è stato disposto per il ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato, esente dal pagamento tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come base del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicato nel caso concreto.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non può essere dedotta quando la censura investe, in realtà, l’omesso esame di elementi istruttori o di fatti storici, e non l’omissione di una pronuncia su domanda o eccezione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere probatorio; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggior peso alle prove di una parte rispetto a quelle dell’altra.
  • La valutazione di attendibilità e concludenza delle prove è riservata al giudice di merito e in cassazione non può essere sostituita da una diversa lettura del materiale probatorio, salvo i ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, la censura che miri a rimettere in discussione l’accertamento in fatto deve individuare specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso, non essendo sufficiente una generica contestazione degli argomenti probatori utilizzati dal giudice.
  • Per le amministrazioni dello Stato il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica quando operi la prenotazione a debito.
  • Processo civile
  • Contenzioso tributario

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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