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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20965/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva la non corretta applicazione dell'art. 275 c.p.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). La difesa sosteneva che il Tribunale del riesame aveva erroneamente confermato la custodia cautelare in carcere riformando l'ordinanza del Gip di Asti che aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari. Argomentava che il periodo trascorso in carcere (circa due mesi), il cosiddetto impatto col sistema giudiziario e il comportamento tenuto dall'imputato (che aveva beneficiato in passato della sospensione condizionale) avrebbero giustificato l'attenuazione della misura, soprattutto alla luce della conclusione delle indagini; la difesa contestava quindi la valutazione in ordine al principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare. Sul piano fattuale, il ricorrente era gravemente indiziato di un ampio traffico di stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish) con numerose cessioni e quantitativi complessivi rilevanti contestati dagli inquirenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva valutato e rigettato i motivi posti a fondamento della sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari. La Corte ha confermato che il giudice del riesame ha compiuto una valutazione dettagliata, logicamente coerente e non viziata di discrezionalità sui profili richiamati dal Gip (impiego della custodia in carcere, tempo trascorso, contegno dell'imputato, conclusione delle indagini). In particolare la Corte ha ritenuto che il breve tempo di detenzione trascorso non costituisse di per sé elemento idoneo ad attenuare le esigenze cautelari in assenza di nuovi fatti o elementi sopravvenuti; ha inoltre valorizzato la gravità dell'indicata attività di traffico, la presenza di elementi indiziari e il rischio di reiterazione, nonché l'assenza di comportamenti collaborativi dell'indagato. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Rinvio alla normativa che disciplina i presupposti e i limiti della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta della misura, giustificando la custodia in carcere alla luce del pericolo di reiterazione e della gravità indiziaria

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto infondate le censure della difesa relative a manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ritenendo la motivazione del Tribunale ampia e coerente

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di valutare il cosiddetto tempo silente ai fini della misura cautelare originaria. La Corte ha ricordato che questo elemento va considerato dal giudice che applica la misura, ma, nel caso di sostituzione/revoca, rileva solo se vi sono fatti sopravvenuti che consentano di desumere un attenuarsi delle esigenze cautelari

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma relativa a revoca o sostituzione delle misure cautelari: la Corte ha precisato che ai fini di revoca/sostituzione il tempo rilevante è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e che la sua semplice durata, se non accompagnata da nuovi elementi, non giustifica automaticamente l'attenuazione

Massime di principio

  • Il mero decorso di un periodo relativamente breve di detenzione non è di per sé sufficiente a giustificare l'attenuazione della misura cautelare: è necessario che emergano fatti o elementi nuovi che indichino l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • L'impatto della detenzione sul soggetto e il primo 'impatto col sistema giudiziario' hanno rilevanza limitata quando il periodo di carcerazione è breve e il soggetto ha precedenti specifici; tali elementi non prevalgono sulla valutazione del pericolo di reiterazione
  • L'assenza di comportamento collaborativo o segni di ravvedimento costituisce elemento rilevante a favore della misura più afflittiva quando sussista un concreto rischio che l'imputato mantenga rapporti utili al prosieguo dell'attività criminosa
  • La valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare è in larga parte discrezionale e richiede motivazione chiara e circostanziata: il sindacato di legittimità in Cassazione è possibile solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme
  • Per richiedere con successo la sostituzione o revoca della misura cautelare occorre documentare elementi nuovi e sopravvenuti (es. cambiamento delle condizioni personali, collaborazione, impossibilità di mantenere rapporti con l'ambiente criminoso) che rendano inefficace o sproporzionata la misura in atto

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