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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08097/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, perché non più consentito dall'art. 613, comma 1, c.p.p. come riformato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il giudizio di responsabilità per ricettazione. Il ricorso non conteneva censure di merito ma era viziato in rito perché proposto direttamente dall'interessato, senza il tramite di un difensore iscritto nell'albo speciale. La Corte ha rilevato che, per effetto della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'art. 613, comma 1, c.p.p. ha eliminato la possibilità di proporre personalmente ricorso per cassazione; da ciò l'inammissibilità dell'impugnazione, trattata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proveniente da soggetto non legittimato.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per il quale era stata confermata la responsabilità dell'imputato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Ha consentito la trattazione del ricorso senza formalità di procedura, trattandosi di impugnazione proveniente da soggetto non legittimato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, sopprime la possibilità di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha riformulato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la proposizione personale del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede l'intervento di un difensore abilitato secondo la disciplina dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato integra un difetto di legittimazione processuale che determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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