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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03225/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze investivano la responsabilità penale, questione non devoluta in appello, che era limitato al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'appello era stato circoscritto a censure sul solo trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso di legittimità introduceva doglianze sulla responsabilità penale. La Corte ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché estranei al devolutum dell'appello, e quindi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Non risultano ammissibili in cassazione censure che esulino dai limiti del devolutum e introducano questioni non sottoposte al giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute al giudice di appello, quando il gravame di merito sia stato limitato a un diverso profilo della decisione.
  • Il ricorso per cassazione che introduce per la prima volta censure sulla responsabilità penale, a fronte di un appello limitato al solo trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché eccede l'oggetto del giudizio di merito devoluto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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