Sentenza n. 211/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi, in data 30/10/2025, sulle istanze di accesso inviate dal ricorrente il 30/9/2025 alle società resistenti e condanna all'ostensione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso documentale relative alla pratica di aumento della potenza elettrica e alle autorizzazioni richieste a RFI
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile suscettibile di destinazione turistico-ricettiva, aveva richiesto l’aumento della potenza elettrica fino a 20 kW, sottoscrivendo il relativo preventivo e la specifica tecnica dei lavori. A fronte dei ritardi nella definizione della pratica e della mancata ultimazione dei lavori, aveva presentato a E-Distribuzione e a RFI istanze di accesso ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, chiedendo documenti riguardanti la ricezione della comunicazione di fine lavori, le richieste di nulla osta, i riscontri degli enti interessati, i solleciti e gli eventuali provvedimenti autorizzativi o di diniego. Le società erano rimaste silenti. Il ricorrente deduceva l’esigenza di acquisire la documentazione per valutare l’instaurazione di giudizi civili diretti a ottenere il risarcimento dei danni. Il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina dell’accesso alle società private in quanto gestori di servizio pubblico, limitatamente ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse. Ha inoltre verificato la sussistenza dei presupposti dell’accesso difensivo: interesse immediato, concreto e attuale, situazione giuridica obiettivamente controversa, nesso di strumentalità diretto e univoco tra documenti e tutela prospettata, nonché sufficiente specificità dell’istanza. Sono state invece contestate, per genericità, le richieste aventi ad oggetto "tutto il carteggio" intercorso con RFI e con E-Distribuzione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha annullato i silenzi-diniego formatisi sulle istanze e ha ordinato a E-Distribuzione e RFI di ostendere, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, la documentazione richiesta, esclusi i documenti indicati come "tutto il carteggio inerente alla pratica di autorizzazione" nelle due istanze, poiché formulati in modo generico. Il Collegio ha riconosciuto che le società, pur private, sono soggette alla disciplina dell’accesso per l’attività di pubblico interesse svolta. Ha ritenuto dimostrato il nesso di strumentalità tra la documentazione specificamente individuata e l’eventuale esercizio di pretese risarcitorie, senza procedere a una valutazione anticipata dell’ammissibilità o decisività dei documenti nel futuro giudizio civile. Le società intimate sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo richiede la dimostrazione della necessità o stretta indispensabilità della conoscenza del documento, mediante un nesso di strumentalità con una situazione giuridica finale concretamente tutelabile.
art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990
L’interesse all’accesso deve essere immediato, concreto e attuale.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il giudizio in materia di accesso; nel relativo giudizio il giudice non deve valutare anticipatamente l’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel futuro giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso.
art. 60 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 per i limiti dell’accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
Massime di principio
- Le società private che gestiscono un servizio pubblico sono soggette alla disciplina dell’accesso documentale limitatamente ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse da esse svolta.
- L’accesso difensivo è legittimo quando il richiedente dimostri un interesse immediato, concreto e attuale, riferibile a una situazione giuridica concretamente e obiettivamente controversa, e un nesso di strumentalità diretto e univoco tra i documenti richiesti e la tutela della situazione finale.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel futuro giudizio, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento o di esercizio pretestuoso dell’accesso.
- L’istanza di accesso difensivo deve individuare specificamente i documenti richiesti e la pratica cui si riferiscono; una richiesta generica di "tutto il carteggio" è inidonea a fondare l’ordine di ostensione.
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