Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i principi sulla remunerazione del difensore d'ufficio nei confronti dell'assistito. La Corte ha anche demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva chiesto la condanna dell'assistito al pagamento di euro 2.083,71 quale compenso per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un processo penale. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda e il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo ostativa la mancata prova del vano esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, richiamando l'art. 116, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per illogicità e contraddittorietà della motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendosi che la disciplina sulla liquidazione del compenso al difensore d'ufficio nei confronti dello Stato non era pertinente alla domanda proposta contro l'assistito, per la quale opera l'obbligo di retribuzione del difensore d'ufficio previsto dalla normativa sulle spese di giustizia e dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della denunciata illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
art. 116, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato... quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali
La norma riguarda il diverso diritto del difensore d'ufficio a ottenere liquidazione dallo Stato, presupponendo l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, requisito rilevante solo nei confronti di assistito reperibile e non per l'azione diretta contro l'assistito.
art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro delle modalità di liquidazione degli onorari e delle spese nella disciplina del gratuito patrocinio e, per rinvio, della liquidazione al difensore d'ufficio.
art. 117, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato...
Richiamato per evidenziare la disciplina specifica del difensore d'ufficio di persona irreperibile, distinta da quella applicata dal tribunale.
art. 31 disp. att. cod. proc. pen.
Insieme all'art. 103 d.P.R. n. 115/2002, è richiamato per affermare il principio secondo cui l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita.
art. 103 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento normativo del diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio, che grava sull'assistito se non ricorrono i presupposti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso per cassazione nel testo applicabile ratione temporis.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'applicazione ratione temporis delle disposizioni processuali sulla trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il diritto al compenso del difensore d'ufficio verso l'assistito è distinto dalla liquidazione dell'onorario a carico dello Stato: non può essere confusa la domanda di pagamento rivolta contro il cliente con la procedura prevista per la liquidazione nei confronti dell'erario.
- L'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale è presupposto del diverso diritto alla liquidazione nei confronti dello Stato e rileva solo quando l'assistito sia reperibile e le azioni di recupero siano concretamente esperibili.
- Se il giudice di merito applica alla domanda contro l'assistito una norma dettata per la liquidazione del compenso a carico dello Stato, la decisione incorre in violazione di legge e deve essere cassata con rinvio.
- Quando un motivo di ricorso censura correttamente la violazione della norma decisiva, gli ulteriori motivi che investono il vizio motivazionale sulla medesima questione restano assorbiti.
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