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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 3912 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento IRES/IRAP/IVA-Presupposti dell'accertamento antecedenti la dichiarazione di fallimento-Notifica al curatore ed al fallito- Legittimità - Perdita della capacità di stare in giudizio del fallito-Consegue ex art.43 legge fallimentare -Inerzia del Curatore- Legittimazione ad agire del fallito- Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della legittimità della notifica dell'avviso di accertamento (IRES/IRAP/IVA) indirizzato al fallito e al curatore, con rilievo sulla perdita della capacità di stare in giudizio del fallito dopo la dichiarazione di fallimento e sulla possibilità per il fallito di agire in giudizio in caso di inerzia del curatore. Si discute se i presupposti dell'accertamento anteriori alla dichiarazione di fallimento consentano la notifica ad entrambi e quale sia la legittimazione ad impugnare.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti sia del fallito sia del curatore quando i fatti e i presupposti dell'accertamento siano anteriori alla dichiarazione di fallimento. Pur riconoscendo che, in linea generale, la dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità del fallito di stare in giudizio (conseguenza della rappresentanza esclusiva affidata al curatore ex art. 43 l. fall.), la sentenza ha precisato che, qualora il curatore resti inerte e non eserciti i poteri di tutela, il fallito conserva o riacquista la legittimazione ad agire nei confronti degli atti impositivi che lo riguardano. Ne consegue che l'azione proposta dal fallito per impugnare l'avviso è ammissibile quando sussista l'inerzia del curatore; resta invece impregiudicata la posizione dell'Amministrazione circa la fondatezza dell'accertamento fiscale stesso.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), art. 43

    Art. 43: "Il curatore rappresenta il fallito..." (testo civile relativo alla rappresentanza processuale e amministrativa del curatore)

    L'art. 43 stabilisce la regola della rappresentanza esclusiva del curatore che comporta, di norma, la perdita della capacità del fallito di agire in giudizio; tuttavia la giurisprudenza interpreta che, in presenza di inerzia del curatore nell'esercizio dei rimedi, il fallito può comunque essere considerato legittimato ad agire per tutelare i propri interessi verso atti impositivi anteriori al fallimento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 5392/2016; Cass. ord. n. 3393/2020

    Decisioni conformi che affermano la legittimità della notifica ad entrambi se i presupposti sono anteriori al fallimento e riconoscono la possibilità per il fallito di agire in caso di inerzia del curatore; quindi consolidano l'eccezione alla regola di esclusiva rappresentanza del curatore.

Massime di principio

  • Se i fatti che fondano l'accertamento tributario sono anteriori alla dichiarazione di fallimento, la notifica dell'avviso sia al curatore sia al fallito è valida.
  • La dichiarazione di fallimento inibisce di regola la capacità del fallito di stare in giudizio perché il curatore rappresenta la massa fallimentare ex art. 43 l. fall.; tuttavia questa è una regola derogabile nei casi concreti di inerzia del curatore.
  • In presenza di inerzia del curatore nell'impugnare atti che colpiscono il fallito, il fallito può essere considerato legittimato ad agire per tutelare i propri diritti: è quindi opportuno verificare e documentare l'inerzia del curatore prima di proporre l'impugnazione.
  • La notifica dell'atto impositivo ad entrambi (curatore e fallito) tutela l'Amministrazione, ma non impedisce al fallito, se il curatore non agisce, di conservare la possibilità di tutela giurisdizionale.
  • In ipotesi analoghe è prudente: (a) accertare la data dei presupposti dell'accertamento rispetto alla dichiarazione di fallimento; (b) sollecitare il curatore ad agire o documentarne l'inerzia; (c) valutare l'impugnazione del provvedimento sia sotto il profilo della legittimità della notifica sia sotto il merito dell'accertamento.

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