Sentenza del 17/05/2018 n. 2301 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di Registro - Cessione d'azienda - Presupposto - Cessione totale quote.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, con esclusione della riqualificazione della cessione parziale delle quote come cessione d'azienda e della conseguente applicazione dell'imposta di registro prevista per quest'ultima. La cessione totalitaria delle quote è stata considerata presupposto necessario per una diversa qualificazione dell'operazione ai sensi dell'art. 20 Tur.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'imposta di registro applicata a un'operazione di cessione parziale delle quote societarie. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l'operazione potesse essere riqualificata, ai sensi dell'art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro, come cessione d'azienda. La decisione ha escluso tale equiparazione, affermando che la cessione parziale delle quote non svolge la stessa funzione economica della cessione dell'azienda e che, per applicare l'art. 20 Tur in questo senso, è necessario che vi sia una cessione totalitaria delle quote della società.
Norme richiamate
Art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986)
La norma consente di determinare l'imposta secondo la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma non legittima automaticamente la riqualificazione di una cessione parziale di quote come cessione d'azienda. In tale prospettiva, la cessione totalitaria delle quote costituisce presupposto necessario per sostenere l'equivalenza economica con il trasferimento dell'azienda.
Massime di principio
- La cessione di quote societarie e la cessione d'azienda sono operazioni giuridicamente ed economicamente distinte; la prima non può essere automaticamente riqualificata come la seconda.
- La cessione parziale delle quote, di per sé, non consente di applicare l'imposta prevista per il trasferimento d'azienda sulla base di una presunta identità di funzione economica.
- Per invocare l'art. 20 Tur al fine di qualificare la vendita delle partecipazioni come cessione sostanziale dell'azienda, occorre verificare la cessione totalitaria delle quote e non soltanto il trasferimento di una partecipazione significativa.
- La qualificazione fiscale deve fondarsi sugli effetti giuridici dell'atto e non su una ricostruzione economica astratta o sull'obiettivo perseguito dalle parti, salvo i diversi presupposti previsti dalla legge.
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