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Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - degli atti e dei provvedimenti con cui ATS Bergamo e Regione Lombardia hanno provveduto alla validazione e liquidazione degli importi spettanti alla società Cliniche Gavazzeni S.p.a. per le prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nel corso dell’esercizio 2022, fra cui, in particolare: i) la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo n. 745 in data 21 luglio 2023 (doc. 1), nella parte in cui provvede alla determinazione del finanziato ambulatoriale da riconoscere alla ricorrente quanto alle prestazioni erogate a favore dei pazienti lombardi; ii) la nota della ATS Bergamo Registro Ufficiale U.0074656 in data 28 luglio 2023, con la quale la ATS ha comunicato alla ricorrente gli importi liquidati a saldo dell’attività ambulatoriale 2022, chiedendo l’emissione delle relative fatture (doc. 2); iii) il decreto regionale n. 6983 in data 12 maggio 2023, recante “Assegnazione definitiva alle Agenzia di tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022” (di contenuto ignoto alla ricorrente e della cui adozione quest’ultima è venuta a conoscenza con la Deliberazione della ATS Bergamo n. 745 in data 21 luglio 2023); - di tutti ad essi gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi, fra cui, per quanto occorrer possa, la D.G.R. della Lombardia n. XI/6387 in data 16 maggio 2022 (recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”), nella parte in cui le regole di finanziamento di cui all’Allegato 6 vadano intese, quanto alle prestazioni ambulatoriali, nel senso di applicare abbattimenti anche alla produzione complessiva delle strutture sanitarie oltre che a quella relativa ai singoli budget di struttura assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, così duplicando le regressioni sulle stesse prestazioni e/o applicandole anche a prestazioni ad esse non soggette (doc. 3)

Giustizia amministrativa202302233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di validazione, determinazione e liquidazione del finanziamento per prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nell'esercizio 2022, inclusi gli atti presupposti regionali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato gli atti con cui l'ATS di Bergamo e la Regione Lombardia hanno determinato e liquidato gli importi spettanti per le prestazioni ambulatoriali rese nel 2022. In particolare, ha contestato la deliberazione dell'ATS relativa alla determinazione del finanziamento ambulatoriale, la comunicazione degli importi liquidati a saldo, il decreto regionale di assegnazione definitiva del finanziamento del Servizio sanitario regionale e, per quanto occorrer possa, la deliberazione regionale recante gli indirizzi di programmazione per il 2022. La censura sostanziale riguarda l'interpretazione delle regole di finanziamento, ritenuta idonea a duplicare gli abbattimenti sulla produzione ambulatoriale o ad applicarli a prestazioni non soggette a regressione. Con l'ordinanza, tuttavia, il Collegio non decide i motivi di merito: dispone che la ricorrente precisi motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiorni la situazione di fatto e di diritto, indichi eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnali l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ordina inoltre alle amministrazioni intimate di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR dispone incombenti istruttori finalizzati, anzitutto, a verificare la permanenza dell'interesse alla definizione del ricorso. La ricorrente deve depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico, una memoria motivata sull'attualità dell'interesse, aggiornata rispetto alla vicenda e agli eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché sulle esigenze istruttorie. Le amministrazioni devono, nello stesso termine, fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, se non già depositati. Il Collegio avverte espressamente che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non viene adottata alcuna decisione sul merito delle censure né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di valorizzare il comportamento processuale delle parti e, in particolare, l'inerzia sulla permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte, anche mediante inerzia a fronte della richiesta del giudice, evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, la mancata ottemperanza all'incombente entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Prima di decidere sulla prosecuzione e sulla calendarizzazione di un ricorso, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa alla controversia e segnali fatti o atti sopravvenuti e le eventuali esigenze istruttorie, ordinando contestualmente all'amministrazione il deposito degli atti impugnati e di documentati chiarimenti aggiornati.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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