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Sentenza

Sentenza n. 6933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la graduatoria nazionale limitatamente al punteggio attribuito alla candidata e aveva ordinato la sua iscrizione al corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata aveva partecipato alla prova nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, conseguendo 33 punti e collocandosi oltre i posti disponibili. Aveva impugnato gli atti della procedura deducendo, tra l’altro, l’erroneità o ambiguità di alcuni quesiti, vizi nella composizione e predisposizione della prova, violazione della coerenza con i programmi della scuola secondaria, illegittima esternalizzazione di attività al Consorzio CINECA, carenze istruttorie nella determinazione del fabbisogno formativo e dei posti disponibili, violazione del principio di anonimato e illegittimità della decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse. Il TAR aveva ritenuto ambiguo il quesito n. 21 e aveva riconosciuto una rettifica complessiva di 1,90 punti, così portando il punteggio a 34,90 e oltre la soglia di 34,60 per l’accesso a Odontoiatria. Il Ministero ha appellato la sentenza limitatamente all’ordine di iscrizione a Odontoiatria, sostenendo la violazione del principio della domanda: la candidata avrebbe indicato preferenze soltanto per sedi di Medicina e Chirurgia, senza scegliere sedi di Odontoiatria, e nel ricorso introduttivo avrebbe richiesto principalmente l’ammissione a Medicina.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione del TAR secondo cui l’inesattezza del quesito n. 21 imponeva la rideterminazione del punteggio della candidata e che, raggiunta la soglia minima di 34,60, ella avrebbe avuto diritto all’iscrizione a Odontoiatria fin dalla definizione della procedura. Il giudice ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione di sedi di Odontoiatria tra le preferenze amministrative, poiché la candidata aveva impugnato la graduatoria unica nazionale relativa a entrambi i corsi e aveva chiesto la rettifica del punteggio e la correzione della propria posizione. Le domande formulate in giudizio, comprese quelle contenute nei motivi aggiunti, erano quindi idonee a ricomprendere l’ammissione a Odontoiatria e non comportavano una mutatio libelli. L’iscrizione deve essere disposta individuando la sede secondo la collocazione conseguita in graduatoria per effetto del punteggio rettificato e degli eventuali scorrimenti. Nulla sulle spese del grado, poiché l’appellata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264

    La disposizione è stata richiamata dalla candidata per contestare la composizione delle domande della prova di accesso; la relativa censura non è stata accolta dal TAR e non costituisce oggetto dell’unico motivo d’appello deciso.

  • D.M. 25 giugno 2021, n. 730

    Il decreto disciplina modalità e contenuti della prova di ammissione e la permanenza nella graduatoria nazionale; il Consiglio di Stato ha confermato gli effetti della rettifica del punteggio derivante dall’inesattezza del quesito e dell’avvenuto superamento della soglia di accesso a Odontoiatria.

  • art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. 25 giugno 2021, n. 730

    La disposizione prevedeva la conferma dell’interesse a permanere nella graduatoria; il TAR aveva ritenuto legittima la decadenza dalla graduatoria per Medicina, ma tale questione non è stata specificamente riformata in appello.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda subordinata di condanna delle amministrazioni all’adozione del provvedimento di ammissione; non è oggetto di autonoma statuizione nella decisione d’appello.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base dell’appello cautelare precedentemente accolto, che aveva ordinato l’iscrizione della candidata a Odontoiatria in ragione del punteggio ricalcolato.

  • art. 88 c.p.a.

    Richiamato dal TAR per la motivazione mediante riferimento a precedenti relativi a contenziosi analoghi; non forma oggetto di specifica valutazione nella sentenza d’appello.

Massime di principio

  • Quando una procedura selettiva riguarda unitariamente più corsi di laurea e il candidato impugna la graduatoria unica nazionale chiedendo la rettifica del punteggio, l’interesse azionato può comprendere l’ammissione a ciascuno dei corsi per i quali il punteggio rettificato superi la soglia di accesso, anche se nella domanda amministrativa non sono state indicate preferenze per specifiche sedi di uno di tali corsi.
  • Il superamento della soglia minima di accesso, accertato in seguito alla rettifica giudiziale del punteggio per l’inesattezza di un quesito, attribuisce il diritto all’ammissione al corso di laurea sin dalla definizione della procedura selettiva, con individuazione della sede secondo la posizione risultante dalla graduatoria e dagli eventuali scorrimenti.
  • L’ordine giudiziale di ammissione a un corso diverso da quello indicato come preferenza principale non viola il principio della domanda quando tale corso era compreso nella procedura selettiva oggetto dell’impugnazione, la domanda mirava alla rettifica del punteggio e le conclusioni processuali includevano, anche in via subordinata, l’ammissione ai corsi oggetto della graduatoria unica.
  • La mancata indicazione di specifiche sedi tra le preferenze non impedisce l’ammissione al corso per il quale il candidato abbia raggiunto la soglia prevista, se l’ammissione discende dalla correzione del punteggio e la sede può essere determinata sulla base della posizione in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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