Ordinanza n. 1236/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere per quanto riguarda il ricorso introduttivo: l’annullamento dell'Ordinanza del Dirigente p.t. della Direzione 5° Antiabusivismo Edilizio – Accertamento di conformità Reg. Gen. n. 21 del 29.02.2018, recante demolizione di opere abusive, del verbale di accertamento dei VV.UU. Comunali CNR 59695 del 28.02.2017; dell'Ordinanza della Direzione 5° Coordinamento Urbanistica – Governo del Territorio del 07.12.2021, mai notificata, del verbale di accertamento di inottemperanza del 15.05.2019, anch'esso mai notificato alla ricorrente; di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell'Ordinanza n. 101 del 2/3/2026, notificata in data 10/3/2026, recante demolizione di opere edilizia abusive; del verbale di Accertamento Tecnico predisposto a seguito di attività ispettiva eseguita in data 10/2/026 dal Personale Tecnico della Direzione 5 - Ufficio Controllo del Territorio, unitamente al personale della Polizia Municipale e dei Carabinieri; di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale e comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere abusive n. 101 del 2 marzo 2026, nonché precedenti ordinanze di demolizione, verbali di accertamento e verbale di accertamento dell'inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, un'ordinanza di demolizione del 29 febbraio 2018, il verbale di accertamento della polizia municipale del 28 febbraio 2017, una successiva ordinanza del 7 dicembre 2021 e il verbale di accertamento dell'inottemperanza del 15 maggio 2019, deducendo l'illegittimità degli atti e chiedendone l'annullamento. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 101 del 2 marzo 2026 e il verbale di accertamento tecnico relativo all'ispezione del 10 febbraio 2026, chiedendo anche la sospensione cautelare. La controversia riguarda un manufatto a uso residenziale per il quale era stata presentata nel 1986 una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e per il quale era stato presentato nel 2007 un progetto integrativo. La parte ricorrente ha contestato, in sostanza, la demolizione delle opere, mentre dalla relazione istruttoria depositata dagli stessi ricorrenti è emerso che il manufatto attuale presenta caratteristiche completamente diverse da quelle dell'opera indicata nella domanda di condono.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di apprezzabili profili di fondatezza dei motivi aggiunti. Ha ritenuto plausibile la tesi del Comune secondo cui l'immobile oggetto della domanda di condono del 1986 sarebbe stato radicalmente trasformato e sostituito da un manufatto con caratteristiche completamente diverse. Ha quindi ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui la modifica o trasformazione dell'opera oggetto di condono, effettuata al di fuori della procedura prevista dall'art. 35 della legge n. 47/1985, esclude la copertura del condono per le opere eseguite e rende doverosa la demolizione, indipendentemente dalla qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione. Il TAR ha inoltre rilevato che tutti gli altri manufatti presenti sul lotto risultano privi di qualsiasi titolo edilizio. La domanda cautelare è stata pertanto negata e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio cautelare.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
la modifica e/o trasformazione dell'opera condonanda al di fuori della procedura prevista dall'articolo 35, l. n. 47/1985 comporta che le opere eseguite non siano coperte dal condono e ne sia quindi doverosa la demolizione, indipendentemente dalla loro qualificazione come manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione
La trasformazione dell'opera oggetto di condono, se realizzata al di fuori della procedura prevista dalla norma, impedisce di estendere la sanatoria alle opere risultanti dalla trasformazione e legittima la demolizione.
l. 28 febbraio 1985, n. 47
La domanda di condono edilizio del manufatto residenziale era stata presentata ai sensi di tale legge; il condono non può coprire un manufatto radicalmente diverso da quello indicato nella domanda.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- La modifica o trasformazione radicale dell'opera oggetto di una domanda di condono edilizio, realizzata al di fuori della procedura prevista dall'art. 35 della legge n. 47/1985, impedisce che le opere risultanti siano coperte dal condono e ne rende doverosa la demolizione.
- L'esclusione della copertura del condono e la conseguente demolizione operano indipendentemente dalla qualificazione degli interventi eseguiti come manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione.
- In sede cautelare, la plausibilità della ricostruzione amministrativa, corroborata dalla relazione istruttoria prodotta dagli stessi ricorrenti, circa la radicale diversità tra l'opera condonata e il manufatto attuale è sufficiente a escludere apprezzabili profili di fondatezza della domanda cautelare.
- I manufatti presenti sul lotto privi di qualsiasi titolo edilizio non possono beneficiare della copertura derivante dal condono relativo a un diverso manufatto.
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