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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva nella quale un avvocato assisteva il creditore procedente. Successivamente, a seguito di una transazione intervenuta tra il debitore assistito e i debitori esecutati, l'avvocato ha ritenuto che tale accordo non potesse pregiudicare il proprio diritto al rimborso delle spese legali e ha agito in surroga ai sensi dell'art. 2900 c.c. Ne sono derivati atti esecutivi e giudizi di opposizione, nei quali l'avvocato è risultato soccombente. Con il ricorso per cassazione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto notificatogli. Ha dedotto quattro motivi: 1) nullità/inesistenza della sentenza per asserita carenza di jus postulandi dell'avvocato Boccia, con richiamo agli artt. 83, 85 e 125 c.p.c., 1722 e 2730 c.c. e all'art. 480, comma 2, c.p.c.; 2) nullità per violazione dell'art. 103 c.p.c. per avere il Tribunale separato due cause senza consenso delle parti; 3) nullità per violazione dell'art. 474 c.p.c., in connessione con gli artt. 40 e 103 c.p.c. e con norme penali sulla falsità materiale; 4) nullità di due sentenze per violazione degli artt. 40 e 103 c.p.c., dell'art. 49 del codice deontologico forense e del principio del neminem laedere. I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza sulla mancanza di procura o di jus postulandi, per come prospettata, non era idonea a scalfire la sentenza impugnata; se invece riferita al diverso giudizio in cui si era formato il provvedimento, il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con gli strumenti di impugnazione propri di quel processo. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la riunione o separazione delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice e i relativi provvedimenti sono insindacabili in cassazione, non essendo necessario il consenso delle parti. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché dal testo del provvedimento impugnato non risultava in alcun modo dove e quando le relative questioni fossero state sollevate nei gradi di merito; mancava quindi la necessaria indicazione della devoluzione delle censure e, per le doglianze deontologiche e di falsità, non era chiarito neppure l'eventuale attivazione di altri rimedi o procedimenti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, escludendo invece la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancata manifesta abusività del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2900 c.c.

    richiamato come base dell'azione surrogatoria esperita dal ricorrente per far valere il diritto al rimborso delle spese legali

  • art. 83 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la carenza di rappresentanza processuale del difensore

  • art. 85 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di potere rappresentativo e mandato difensivo

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla sottoscrizione del precetto da parte del creditore senza mandato difensivo

  • art. 1722 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la cessazione del mandato

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne esaminasse nel merito la portata

  • art. 480, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere requisiti del precetto, ma la Corte ha osservato che il precetto può essere firmato dal creditore anche senza mandato difensivo

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    norma invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato per contestare la separazione di cause connesse; la Corte ha ribadito che la riunione/separazione è discrezionale e non sindacabile in cassazione

  • art. 474 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo in relazione all'efficacia esecutiva del precetto/titolo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 103 c.p.c. nella doglianza sulla scissione delle cause

  • art. 482 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di falsità materiale commessa dal privato

  • artt. 476 e 478 c.p.

    richiamati dal ricorrente come norme penali collegate alla dedotta falsità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base del rito camerale

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla controparte per la richiesta di condanna per lite temeraria; la Corte ha escluso i presupposti dell'abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Le doglianze in cassazione devono essere specificamente correlate al contenuto della sentenza impugnata e devono indicare dove e quando le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della carenza di procura o di jus postulandi va proposta nel processo in cui il presunto vizio si è verificato, mediante i rimedi impugnatori propri di quel giudizio, non potendo essere efficacemente riproposta in via indiretta in un diverso processo.
  • I provvedimenti di riunione o separazione di cause connesse sono espressione di un potere discrezionale del giudice e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi specifici non dedotti o non dimostrati.
  • Quando una censura si fonda su asserite falsità documentali o su violazioni deontologiche, è necessario allegare con precisione la loro deduzione nei gradi di merito e l'eventuale attivazione dei rimedi pertinenti; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il precetto può essere sottoscritto dal creditore anche senza mandato difensivo, sicché la sola assenza di procura non determina, di per sé, la nullità dell'atto esecutivo nei termini prospettati dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoTransazione
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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