Sentenza n. 902/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato, ed era stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di euro 2.000,00 mediante accredito sulla Carta. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 novembre 2024 presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito della somma dovuta e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e accredito dell’importo di euro 2.000,00. Ha nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Il commissario dovrà, se necessario, predisporre lo stanziamento di bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al contenuto decisorio.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di euro 500,00, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente di procedere alla tutela esecutiva.
art. 479 c.p.c.
Come novellato, consente la notificazione del titolo esecutivo mediante copia attestata conforme del provvedimento, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato è stato ritenuto idoneo a comprovare la definitività della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione sia tenuta a conformarsi al decisum e non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, il passaggio in giudicato della pronuncia e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei poteri sostitutivi al perdurare dell’inerzia.
- Il commissario ad acta deve adottare tutte le misure contabili e amministrative necessarie per dare esecuzione al giudicato; l’insufficienza dello stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’adempimento dell’obbligo giudiziale.
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