Cassazione Penale, Ordinanza n. 17925/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Dal testo emerge che la decisione impugnata aveva già affrontato il giudizio di responsabilità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha articolato quattro motivi, ma la Corte rileva che si tratta di censure meramente riproduttive di profili già dedotti e già esaminati e respinti con argomenti giuridici ritenuti corretti dal giudice territoriale. Non sono desumibili dal testo i fatti materiali del reato contestato né la specifica imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, osservando che i quattro motivi ripropongono questioni già vagliate e disattese dalla Corte territoriale sia in punto di responsabilità sia in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorrente non ha avuto colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già prospettate nei gradi di merito e già specificamente disattese con motivazione non manifestamente illogica o erronea.
- La mera reiterazione di doglianze sul giudizio di responsabilità o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, non integra un valido motivo di ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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