Sentenza del 29/05/2018 n. 2476 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Servitù prediali su terreno - Aliquota maggiorata del 15 per cento - Costituzione di diritti reali - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione dell'aliquota maggiorata del 15%. La costituzione di una servitù su un terreno destinato a un investimento industriale rientra nell'ambito dell'aliquota dell'8%. La maggiorazione del 15% riguarda esclusivamente i trasferimenti di terreni agricoli e non può essere estesa agli atti costitutivi di diritti reali limitati, poiché il termine "trasferimento" presuppone la cessione della proprietà del terreno.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile ad atti aventi ad oggetto la costituzione di diritti reali di servitù su terreni destinati a investimenti industriali, nella fattispecie la costruzione di un metanodotto. Si doveva stabilire se applicare l'aliquota ordinaria ridotta dell'8% prevista dall'art. 1, primo periodo, Tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986, ratione temporis, oppure l'aliquota maggiorata del 15% prevista dal terzo periodo della stessa disposizione per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati con finalità speculative o di investimento.
Norme richiamate
Art. 1, primo periodo, Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Aliquota dell'8% applicabile agli atti considerati dalla disposizione.
L'aliquota ridotta si applica alla costituzione di diritti reali di servitù su terreni, anche quando tali terreni siano destinati a investimenti industriali.
Art. 1, terzo periodo, Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Aliquota maggiorata del 15% per i trasferimenti di terreni agricoli posti in essere con intenti di speculazione edilizia o per investimento.
La disposizione ha portata limitata ai trasferimenti della proprietà di terreni agricoli e non si applica alla mera costituzione di diritti reali limitati, come le servitù prediali.
Massime di principio
- Le norme fiscali che prevedono aliquote maggiorate devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate.
- Ai fini dell'imposta di registro, il trasferimento della proprietà di un terreno è distinto dalla costituzione di un diritto reale limitato sul medesimo bene.
- La costituzione di una servitù prediale, anche se funzionale a un investimento industriale, non equivale al trasferimento del terreno e non comporta automaticamente l'applicazione dell'aliquota prevista per i trasferimenti speculativi o d'investimento.
- Per individuare l'aliquota applicabile occorre qualificare giuridicamente l'atto e verificare sia la natura del diritto costituito sia i presupposti specifici richiesti dalla norma tributaria.
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